Vai al contenuto

NIdiL, Nuove Identità di Lavoro, è la categoria della CGIL che rappresenta e tutela le lavoratrici e i lavoratori atipici in disoccupazione tra un contratto e l’altro, che hanno perso il lavoro, ma anche i giovani in cerca di prima occupazione.

STRUMENTI DI SOSTEGNO PER LE LAVORATRICI E I LAVORATORI DISOCCUPATI

Le lavoratrici e i lavoratori che provengono da un contratto di lavoro in somministrazione o da un rapporto di lavoro in collaborazione o i liberi professionisti in difficoltà, in presenza di alcuni requisiti, possono accedere a misure di sostegno della sopraggiunta condizione di disoccupazione.

Per quanto riguarda i somministrati parliamo di NASPI, per quanto riguarda i Co.Co.Co. parliamo di DIS – COLL e per quanto riguarda  le partite IVA parliamo di ISCRO. Vediamo nel dettaglio cosa sono e come funzionano queste indennità, quindi quali requisiti sono richiesti e come accedere.

Diritti e tutele per i somministrati in disoccupazione (NASPI e SAR)

Le lavoratrici e i lavoratori con contratto di sommnistrazione di lavoro, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, in caso di cessazione involontaria della propria attività lavorativa, beneficiano di specifiche tutele a sostegno della loro sopraggiunta condizione di disoccupazione. Tali tutele vengono garantite sia in forza di strumenti di sostegno al reddito pubblici (NASPI), sia di quelli garantiti dalla contrattazione collettiva del settore della somministrazione (SAR e diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale).

Cos'è la NASPI? I Requisiti per accedere

La NASPI è un’indennità di disoccupazione erogata dall’Inps in base al possesso di determinati requisiti:

- Quando non si può chiedere la NASPI?

Non hanno diritto all’indennità le lavoratrici e i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per dimissioni (tranne i casi di dimissioni per giusta causa) o per risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (tranne la risoluzione consensuale nelle procedure di conciliazione previste dalla legge).

- Come si calcola l'importo della NASPI?

L’importo della NASPI è commisurato alla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni e può raggiungere un importo massimo mensile nel 2023 pari a 1.470,99 euro (dal sesto mese di fruizione l’importo del sussidio viene ridotto ogni mese del 3%. Per i beneficiari con età pari o superiore a 55 anni, la riduzione del 3% scatta dall’ottavo mese).

- Quanto dura la NASPI?

La durata della NASPI è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni.

- Come richiedere la NASPI?

La domanda può essere inoltrata telematicamente dal sito INPS, anche tramite il Patronato INCA CGIL.

Cos'è il SAR (Sostegno al Reddito)? I Requisiti per accedere

Il CCNL della somministrazione prevede ulteriori strumenti di Sostegno al Reddito (SAR) in aggiunta alla  NASPI. Il SAR è erogato una tantum dagli Enti Bilaterali di settore attraverso il Fondo di solidarietà e spetta alle lavoratrici e ai lavoratori in somminitrazione che in forza di uno o più contratti di lavoro (sia a termine che a tempo indeterminato) abbiano i seguenti requisiti:

- Come richiedere il SAR?

La domanda del SAR può essere inoltrata solo online, direttamente dal sito Formatemp (info), tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione).

I nostri sportelli sindacali territoriali sono sempre disponibili a fornire supporto gratuito sia per una verifica della documentazione e dei requisiti, sia per l’inoltro della domanda.

Cos'è il diritto mirato ai percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale? I requisiti per accedere

Il CCNL Somministrazione, in aggiunta al SAR, ha previsto a sostegno delle lavoratrici e dei lavoratori disoccupati uno specifico diritto mirato a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale, in cui è il lavoratore che, in maniera individuale, esercita il suo diritto alla formazione scegliendo l’Agenzia per il lavoro e l’offerta formativa da questa proposta. Questo diritto può essere esercitato da: 

- Come accedere al Diritto alla formazione?

Per esercitare il diritto alla formazione mirata per lavoratrici e lavoratori somministrati è possibile avvalersi della consulenza e dell’assistenza degli sportelli sindacali territoriali di NIdiL CGIL.

Diritti e tutele per i collaboratori disoccupati: DIS-COLL

Le lavoratrici e i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), iscritti alla Gestione separata INPS, in caso di cessazione involontaria della propria attività lavorativa, nel conseguente periodo di disoccupazione, hanno il diritto a uno specifico strumento di sostegno al reddito denominato DIS – COLL.

Cos'è la DIS - COLL? I Requisiti per accedere

Dopo un contratto di Co.Co.Co., la DIS – COLL viene riconosciuta sulla base di specifici requisiti ovvero trovarsi in stato di disoccupazione in base a quanto prevede la legge (disponibili a svolgere e ricercare un lavoro e partecipare a misure di politica attiva del lavoro concordate con il servizio competente) e poter far valere almeno una mensilità contributiva presso la Gestione separata dell’INPS nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, fino alla data di cessazione.

- Qual è l'importo della DIS - COLL?

L’importo dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori DIS – COLL è commisurato al reddito medio mensile dell’anno in cui è avvenuta la cessazione e dell’anno precedente e può raggiungere un importo massimo mensile nel 2023 pari a 1.470,99 euro (dal sesto mese di fruizione l’importo del sussidio viene ridotto ogni mese del 3%).

Per i periodi di fruizione della DIS-COLL è riconosciuta la contribuzione figurativa.

- Quanto dura la DIS - COLL?

La DIS-COLL è corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati in Gestione separata INPS, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro alla data di cessazione del lavoro. La prestazione può essere corrisposta per una durata massima di 12 mesi.

- Come richiedere la DIS -COLL?

La domanda può essere inoltrata telematicamente e tramite il Patronato INCA CGIL.

Diritti e tutele per le partite IVA in difficoltà: ISCRO

L’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) è un’indennità economica riconosciuta ai liberi professionisti – compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici – iscritti alla Gestione separata dell’INPS in possesso dei seguenti requisiti:

ISCRO. I Requisiti per accedere

- Qual è l'importo dell'ISCRO?

L’ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda.

L’importo non può in ogni caso essere mensilmente superiore a 800 euro ed inferiore a 250 euro. Questi limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

L’indennità concorre alla formazione del reddito e di conseguenza è soggetta a tassazione.

- Quanto dura l'ISCRO?

L’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda ed è erogato per sei mensilità.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione dell’indennità e il recupero di eventuali mensilità erogate successivamente alla cessazione dell’attività.

Per i periodi di fruizione dell’ISCRO non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

- Come richiedere l'ISCRO?

La domanda per l’ISCRO va presentata direttamente all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno. Attraverso la domanda vengono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. I requisiti verranno successivamente verificati in un controllo incrociato fra INPS e Agenzia delle Entrate. L’ISCRO non può essere richiesta nei due anni successivi all’anno di inizio di fruizione dell’indennità stessa.