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RIFORMA SPORT. Cosa è cambiato dal 1° luglio 2023?

  • Sport

SOMMARIO

La Riforma dello Sport (d.lgs. n.36/2021 e s.m.i.) doveva entrare in vigore il 1° Gennaio, ma è stata rinviata al 1° luglio 2023 con il Decreto Milleproroghe. I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esistono più.

Le collaborazioni sportive, infatti, ora possono assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro (cancellata la figura dell’amatore).

FIGURE PROFESSIONALI NELLO SPORT DOPO LA RIFORMA 

Sono interessati dalla Riforma dello Sport entrata in vigore il 1° luglio 2023: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato CONI.

È un lavoratore sportivo, quindi, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.

L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) prevede la comunicazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale comunicazione deve avvenire attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

MANSIONARI FEDERAZIONI SPORTIVE 2024

ACI, CUSI, FASI, FCI, FCRI, FEDERKOMBAT, FGI, FIB, FIBA, FIBS, FIC, FICK, FICr, FICSF, FIDAL, FIDASC, FIDS, FIGB, FIGC, FIGH, FIGS, FIJLCAM, FIN, FIP, FIPAP, FIPAV, FIPE, FIPSAS, FIPT, FIR, FIRAFT, FIS, FISE, FISBB, FISG, FISI, FISO, FISR, FISSW, FITARCO, FITAV, FITET, FITP,  FITw, FMI, FPI, UITS, FIPIC, FIPPS, FISDIR, FISIP, FISPES, FISPIC, FPICB, FSSI.

L’elenco ufficiale delle mansioni (e quindi delle figure professionali) tenuto dal Dipartimento per lo Sport viene aggiornato ogni anno. In mancanza di comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. Tutti i lavoratori e le lavoratrici esclusi dall’elenco devono essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).

Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

VOLONTARIATO SPORTIVO - I volontari

Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, deve comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non deve essere remunerato in alcun modo, ma può ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.

Chi è il volontario?

Rientra nel volontariato chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.

Chi può avvalersi di volontari?

I soggetti che possono avere volontari sono: ASD, SSD, FSN, DSA, EPS anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute.

Rimborsi spese. Come funzionano

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente, eventualmente in autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000). In caso di autocertificazione il limite massimo è di 150 euro al mese. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

LAVORO SPORTIVO - Lavoratrici e lavoratori sportivi

In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.

COLLABORAZIONI SPORTIVE

Se c’è eterodirezione i rapporti di lavoro sono sempre SUBORDINATI, sono invece collaborazioni sportive (lavoro parasubordinato) se:

  • la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
  • le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

 

Trattamento fiscale delle collaborazioni sportive

I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro, l’eccedenza concorre a formare il reddito.

All’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Poiché la somma eccedente i 15mila euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute, tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote.

Si auspicano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione delle detrazione sul reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ossia se si debbano intendere assorbite nei 15mila euro non soggetti a imposta o se si sommano.

Il rimborso delle trasferte non concorre alla formazione del reddito, ma per trasferte si devono intendere esclusivamente quelle nei Comuni diversi da quello dove viene svolta principalmente l’attività lavorativa.

Trattamento previdenziale

L’istituto competente per le tutele previdenziali delle collaborazioni sportive è la Gestione separata INPS (a cui bisogna iscriversi). Le trattenute si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5mila euro e sono così divise: 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore.

Per quanto riguarda le aliquote:

  • 25% per i lavoratori e le lavoratrici non assicurati presso altre forme obbligatorie;
  • 24% senza aliquote assistenziali aggiuntive per gli assicurati presso altre forme obbligatorie (INPS o casse private). 

Fino al 31 dicembre 2027 il versamento contributivo è fissato al 50%, di conseguenza i contributi versati ai fini pensionistici risulteranno la metà.

Criticità previdenziali per le collaborazioni sportive

Considerato che il reddito medio stimato nel lavoro sportivo è circa 7mila euro lordi annui, l’esenzione totale prevista per i primi 5mila euro di reddito – possiamo dire che, di fatto – non garantirà alcuna copertura contributiva in termini di prestazione pensionistica finale.

Con l’esenzione fino a 5mila euro e l’abbattimento dell’imponibile – fino al 2027  del 50% – nei primi 5 anni, con una media di 7mila euro annui di reddito, le lavoratrici e i lavoratori sportivi accantoneranno ai fini previdenziali solo 250 euro. In 5 anni pieni, si otterrebbe, comunque, un montante contributivo pari a 1.250 euro: gli stessi che accantonerebbe un operaio con una retribuzione di circa 1.000 euro netti al mese, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro.

Non si tratta, quindi, di decontribuzione per i primi 5mila euro, ma semplicemente di una riduzione della base imponibile e, di conseguenza, delle prestazioni pensionistiche. Sarebbe stato necessario prevedere una copertura contributiva per tale soglia.

Fino al 2027, laddove agisce la soglia di esenzione, sarà necessario comprendere come possa agire il minimale contributivo, considerando che in Gestione separata INPS per raggiungere un anno di contribuzione è necessario raggiungere un imponibile previdenziale pari a 17.504 euro nel 2023. Dovranno essere chiarite in modo definitivo le regole dell’esenzione non essendo state esplicitate in maniera esaustiva.

Tutela assistenziale (disoccupazione, malattia, maternità ecc)

Le aliquote assistenziali da applicare nella Gestione separata INPS a chi non risulti assicurato presso altre forme obbligatorie sono:

  • 1,31% per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
  • 0,72% per l’indennità di maternità e paternità; l’indennità per congedo parentale; l’assegno per il nucleo familiare; l’indennità per malattia e per degenza ospedaliera;
  • Si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5mila euro.

Tutela assicurativa (infortunio)

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi“. L’obbligatorietà dell’assicurazione, quindi, comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un’ inabilità permanente.

Conseguentemente c’è l’esonero INAIL, a differenza di quanto era previsto nella versione precedente della Riforma. La norma è quindi peggiorativa per i lavoratori e le lavoratrici che non saranno tutelati in caso di infortunio dal quale non derivi morte e inabilità e in caso di malattia professionale.

ESEMPI

Tiziana percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000 quindi non è soggetta a ritenute. Dal 1° luglio 2023 è collaboratrice sportiva e nel periodo che arriva al 31 dicembre 2023 percepisce altri 7.000 euro: non è soggetta a IRPEF (13.000 euro sono inferiori a 15.000).

Andrea percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1° luglio 2023 è collaboratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro: su questi non si applicano ritenute fiscali.

Lucia percepisce dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 9.000 euro di compensi sportivi, non soggetti a ritenute. Dal 1° luglio al 31 dicembre altri 9.000 euro di compenso per lavoro sportivo su cui si applicano le ritenute fiscali su 3.000 euro eccedenti i 15.000 euro.

LAVORO SPORTIVO CON PARTITA IVA

DIRETTORI DI GARA

Per “Direttori di gara” si intendono i preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive dilettantistiche, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico: ad esempio gli arbitri.

Oltre al compenso eventualmente pattuito, al direttore di gara possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, anche all’interno dello stesso Comune di residenza relativamente a manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e Salute, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti. Vietati i rimborsi spese di tipo forfettario ma è ammesso il rimborso in autocertificazione.

DIPENDENTI PUBBLICI

I dipendenti pubblici possono prestare la loro attività in ambito sportivo dilettantistico, fuori orario di lavoro, ma sempre previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza, come:

  • Volontari
  • Lavoratori con versamento di un corrispettivo: co.co.co. o autonomi (in questo caso l’amministrazione di appartenenza deve rilasciare un’autorizzazione. Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta la PA non da riscontro, l’autorizzazione è da ritenersi accordata). 

I dipendenti pubblici, inoltre, possono percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

COLLABORATORI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

Se ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge ordinaria i lavoratori amministrativo-gestionali possono essere inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ma non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di Co.Co.Co. sotto le 24 ore settimanali.

Tutela previdenziale

Per i collaboratori amministrativo gestionali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS.  L’aliquota previdenziale applicata è pari al 25% o 24% se pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5mila euro e, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

Trattamento fiscale

I compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro. Qualora l’ammontare complessivo superi il limite di 15mila euro, esso concorre a formare il reddito solo per la parte eccedente tale importo.

SALUTE E SICUREZZA

Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all’adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell’Autorità politica con delega allo sport); si prevede la possibilità, e non più l’obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.

Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.

Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.

Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.

Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).

COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE

L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti.

Al fine di consentire i questi adempimenti, si demanda al decreto firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali in materia di attività sportive dilettantistiche – UNILAV Sport e i relativi allegati.

Questo Decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare.

disoccupazione sport

La Riforma dello Sport entrata in vigore il 1° luglio 2023 non prevedeva la tutela contro la disoccupazione involontaria (solo in ambito professionistico era prevista l’assicurazione IVS).

Ora, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle indennità di disoccupazione, NASpI e DIS-COLL, in favore dei lavoratori sportivi del settore professionistico e dei lavoratori sportivi subordinati (quindi anche #somministrati) o titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa #cococo del settore dilettantistico.

𝗖𝗶𝗼̀ 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗶𝗰𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗵𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝗺𝗮 𝗰’𝗲̀ 𝗮𝗻𝗰𝗼𝗿𝗮 𝗺𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗿𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝗶𝘁𝗮̀ 𝗱𝗶 𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗶 𝗲 𝗮𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝘃𝗶.

Per informazioni e supporto nell’invio delle domande contatta la sede CGIL più vicina.
👉 www.inca.it (patronato)
👉 www.nidil.cgil.it (lavoratrici e lavoratori autonomi, in collaborazione e in somministrazione)
👉 www.slc-cgil.it (lavoratrici e lavoratori dipendenti)

 

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3 commenti su “RIFORMA SPORT. Cosa è cambiato dal 1° luglio 2023?”

  1. mi sembra tutto fatto per uccidere le societa’ dilettantistiche, gia’ in grave sofferenza. Applicare quanto previsto portera’ alla chiusura di molte realta’ territoriali. Si dimentica la carenza di impianti sportivi ed il conseguente aumento esponenziale dei costi delle strutture. Al solito in Italia la mano destra non sa quello che fa la sinistra.

  2. Che tutti i bagnini di salvataggio e istruttori nuoto e similari delle piscine comunali pubbliche italiane siano finalmente messi in regola sul lavoro con relativa inps e inail, con ferie e maternità e permessi ecc. Visto che la maggior parte deve lavorare NON in regola in nero grigio! Tutele e sicurezza per tutti i Lavoratori devono essere uguali anche le associazioni dei consumatori devono fare la loro parte visto che i clienti ignari di piscine e palestre stanno pagando i vari corsi nuoto e similari senza sicurezza sui Lavoratori e am:ienti di lavoro e spesso senza corsi scuole riconosciute di legge per poter insegnare le varie discipline acquatiche! Si sono violati contro i precari Lavoratori sportivi persino più articoli della costituzione italiana e europea deve pertanto se serve intervenire anche la Corte di Giustizia Europea. Si ricorda che i Bagnini di Salvataggio sono operatori di soccorso e obbligatori.. Buona Pasqua 2023 a tutti.. E tutele legalità per ogni Lavoratrice Lavoratore in tutte le piscine comunali italiane palestre ecc. La piscina Comunale di Mondovì Monteregale è un esempio positivo di portata nazionale che può essere seguito da altre infatti grazie al lodevole intervento della Dott Sophia Livingstone NIDIL Cuneo sia I Bagnini di Salvataggio che altri Lavoratori sono stati assunti con regolare contratto di lavoro con tanto di INPS E INAIL..!!!!

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