La Riforma dello Sport (d.lgs. n.36/2021 e s.m.i.) doveva entrare in vigore il 1° Gennaio, ma è stata rinviata al 1° luglio 2023 con il Decreto Milleproroghe. I compensi sportivi dilettantistici, così come li abbiamo conosciuti sino ad oggi, non esisteranno più.
Le collaborazioni, infatti, potranno assumere due forme: lavoro sportivo o volontariato puro (cancellata la figura dell’amatore).
La norma definitiva che raccoglie in un solo provvedimento i cinque decreti correttivi nati con la legge delega del 2019 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 settembre 2023. ABBIAMO PROVVEDUTO, QUINDI, AD AGGIORNARE IL TESTO CHE SEGUE.
Nuove figure professionali nello sport dopo la riforma
Sono interessati dalla Riforma dello Sport entrata in vigore il 1° luglio 2023: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara e ogni altro tesserato.
È un lavoratore sportivo, quindi, ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Il lavoratore sportivo esercita l’attività sportiva senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico.
L’inclusione di nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive (come ad esempio custodi, receptionist, addetti alle pulizie, giardinieri ecc.) prevede la comunicazione da parte delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale comunicazione deve avvenire attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.
L’elenco ufficiale delle mansioni (e quindi delle figure professionali) tenuto dal Dipartimento per lo Sport viene aggiornato infatti ogni anno. In mancanza di comunicazione, si intendono confermate le mansioni dell’anno precedente. Tutti i lavoratori e le lavoratrici esclusi dall’elenco devono essere inquadrati secondo le ordinarie regole del lavoro (non sportivo).
Non sono lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
VOLONTARIATO SPORTIVO – I volontari
Il volontario che presta gratuitamente la propria opera nel settore sportivo, deve comunque essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi e non deve essere remunerato in alcun modo, ma può ricevere rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito ai fini fiscali.
Chi è il volontario?
Rientra nel volontariato chi mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
Chi può avvalersi di volontari?
I soggetti che possono avere volontari sono: ASD, SSD, FSN, DSA, EPS anche paralimpici, CONI, CIP, Sport e salute.
Rimborsi spese. Come funzionano
Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente, eventualmente in autocertificazione (art. 46 DPR 445/2000). In caso di autocertificazione il limite massimo è di 150 euro al mese. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
LAVORO SPORTIVO – lavoratrici e lavoratori sportivi
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo può assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ricorrendone i presupposti, le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, secondo la normativa vigente.
- APPRENDISTATO: Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 14 anni di età e fino ai 23 anni.
- AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico “la regola” è il rapporto di lavoro subordinato.
- AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
- CONTRATTO A TERMINE: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni, reiterabile fino a 24 mesi. Il CCNL di riferimento è quello degli impianti sportivi e delle attività sportive no-profit firmato da SLC CGIL, Fisascat CISL e Uilcom UIL.
- AMMINISTRATIVI - GESTIONALI: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
Collaborazioni sportive
Se c’è eterodirezione i rapporti di lavoro sono sempre SUBORDINATI, sono invece collaborazioni sportive se:
- la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le 24 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Trattamento fiscale delle collaborazioni sportive
I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro, l’eccedenza concorre a formare il reddito.
All’atto del pagamento il lavoratore sportivo dovrà rilasciare un’autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Poiché la somma eccedente i 15mila euro è reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, il committente dovrà acquisire dal collaboratore le necessarie informazioni per operare correttamente le ritenute, tenendo anche conto di eventuali ulteriori redditi ai fini della corretta quantificazione delle aliquote.
Si auspicano chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’applicazione delle detrazione sul reddito assimilato a quello da lavoro dipendente, ossia se si debbano intendere assorbite nei 15mila euro non soggetti a imposta o se si sommano.
Il rimborso delle trasferte non concorre alla formazione del reddito, ma per trasferte si devono intendere esclusivamente quelle nei Comuni diversi da quello dove viene svolta principalmente l’attività lavorativa.
Trattamento previdenziale
L’istituto competente per le tutele previdenziali delle collaborazioni sportive è la Gestione separata INPS (a cui bisogna iscriversi). Le trattenute si applicano sulla parte di compenso che eccede i 5mila euro e sono così divise: 2/3 a carico del committente, 1/3 a carico del collaboratore.
Per quanto riguarda le aliquote:
- 25% per i lavoratori e le lavoratrici non assicurati presso altre forme obbligatorie;
- 24% senza aliquote assistenziali aggiuntive per gli assicurati presso altre forme obbligatorie (INPS o casse private).
Fino al 31 dicembre 2027 il versamento contributivo è fissato al 50%, di conseguenza i contributi versati ai fini pensionistici risulteranno la metà.
Criticità previdenziali per le collaborazioni sportive
Considerato che il reddito medio stimato nel lavoro sportivo è circa 7mila euro lordi annui, l’esenzione totale prevista per i primi 5mila euro di reddito – di fatto – non garantirà alcuna copertura contributiva in termini di prestazione pensionistica finale.
Con l’esenzione fino a 5mila euro e l’abbattimento dell’imponibile – fino al 2027 del 50% – nei primi 5 anni, con una media di 7mila euro annui di reddito, le lavoratrici e i lavoratori sportivi accantoneranno ai fini previdenziali solo 250 euro. In 5 anni pieni, si otterrebbe, comunque, un montante contributivo pari a 1.250 euro: gli stessi che accantonerebbe un operaio con una retribuzione di circa 1.000 euro netti al mese, dopo 2 mesi e mezzo di lavoro.
Non si tratta, quindi, di decontribuzione per i primi 5mila euro, ma semplicemente di una riduzione della base imponibile e, di conseguenza, delle prestazioni pensionistiche. Sarebbe stato necessario prevedere una copertura contributiva per tale soglia.
Fino al 2027, laddove agisce la soglia di esenzione, sarà necessario comprendere come possa agire il minimale contributivo, considerando che in Gestione separata INPS per raggiungere un anno di contribuzione è necessario raggiungere un imponibile previdenziale pari a 17.504 euro nel 2023. Dovranno essere chiarite in modo definitivo le regole dell’esenzione non essendo state esplicitate in maniera esaustiva.
Tutela assistenziale (disoccupazione, malattia, maternità ecc)
Le aliquote assistenziali da applicare nella Gestione separata INPS a chi non risulti assicurato presso altre forme obbligatorie sono:
- 1,31% per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL
- 0,72% per l’indennità di maternità e paternità; l’indennità per congedo parentale; l’assegno per il nucleo familiare; l’indennità per malattia e per degenza ospedaliera;
- Si calcolano integralmente sulla somma eccedente i 5mila euro.
Tutela assicurativa (infortunio)
“Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall’articolo 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e nei relativi provvedimenti attuativi“. L’obbligatorietà dell’assicurazione, quindi, comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o un’ inabilità permanente.
Conseguentemente c’è l’esonero INAIL, a differenza di quanto era previsto nella versione precedente della Riforma. La norma è quindi peggiorativa per i lavoratori e le lavoratrici che non saranno tutelati in caso di infortunio dal quale non derivi morte e inabilità e in caso di malattia professionale.
Esempi
Tiziana percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno 2023 di euro 6.000 quindi non è soggetta a ritenute. Dal 1° luglio 2023 è collaboratrice sportiva e nel periodo che arriva al 31 dicembre 2023 percepisce altri 7.000 euro: non è soggetta a IRPEF (13.000 euro sono inferiori a 15.000).
Andrea percepisce compensi sportivi tra gennaio e giugno di 12.000 euro. Sui primi 10.000 non paga nulla, sui restanti 2.000 devono essere versate le ritenute fiscali sul reddito diverso. Dal 1° luglio 2023 è collaboratore sportivo e percepisce altri 5.000 euro: su questi non si applicano ritenute fiscali.
Lucia percepisce dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 9.000 euro di compensi sportivi, non soggetti a ritenute. Dal 1° luglio al 31 dicembre altri 9.000 euro di compenso per lavoro sportivo su cui si applicano le ritenute fiscali su 3.000 euro eccedenti i 15.000 euro.
Co.Co.Co. Tempi per la regolarizzazione
Il decreto legislativo 36/2021 prevede che gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per le collaborazioni coordinate e continuative nello sport, limitatamente al periodo da luglio 2023 a settembre 2023, possano essere effettuati entro il 31 ottobre 2023.
N.B. non si fa riferimento ai versamenti delle ritenute fiscali nè agli adempimenti e versamenti dovuti con riferimento a lavoratori sportivi dipendenti ed eventuali co.co.co. amministrativo-gestionali.
Il lavoratore sportivo con partita IVA
- REGIME FORFETTARIO - Tassazione Utilizzato soprattutto in caso di pluricommittenza con svolgimento professionale dell’attività per un numero di ore congruo. Sotto il profilo fiscale accede al beneficio dell’esenzione fiscale sui primi 15.000 euro. Se non supera 85.000 euro può optare per il regime forfettario.
- REGIME FORFETTARIO - Tutela previdenziale e assistenziale Sotto il profilo previdenziale si applica l’esenzione sui primi 5.000 euro, la competenza è la gestione separata INPS, salvo per chi era in gestione ex ENPALS che ha la possibilità di mantenere tale gestione, con aliquota del 25% + aliquote minori, pari a 1,23% per indennità di calo attività (ISCRO), malattia, maternità, assegni al nucleo familiare, a meno che non abbia altra tutela previdenziale (nel qual caso solo 24%).
- REGIME FORFETTARIO - esempio Un’istruttrice sportiva il primo settembre 2023 apre la partita IVA con codice ATECO 85.51.00 optando per il regime forfettario. Non ha altra tutela previdenziale e nel corso dell’anno percepisce 20.000 euro.
Come calcola i contributi alla gestione separata INPS?
20.000,00 – 5.000,00 = 15.000/2 = 7.500,00 (base imponibile) su cui applicare 25% = 1.875,00 da versare.
Come calcola i contributi assistenziali?
20.000,00 – 5.000,00 = 15.000 (base imponibile) su cui applicare i contributi minori 1,23% = €184.50 da versare.
Come calcola le imposte?
20.000,00 – 15.000,00 = 5.000,00 reddito imponibile su cui applicare il coefficiente di reddittività del 78% = 3.900,00 su cui applicare l’imposta sostitutiva del 5% (nuova attività) pari a 195,00 euro da versare.
Qual è il suo netto? € 17.745,50
I direttori di gara
Per “Direttori di gara” si intendono i preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive dilettantistiche, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, che operano nel settore dilettantistico: ad esempio gli arbitri.
Oltre al compenso eventualmente pattuito, al direttore di gara possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, anche all’interno dello stesso Comune di residenza relativamente a manifestazioni sportive riconosciute dalle FSN, DSA, EPS, CONI, CIP, Sport e salute, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti. Vietati i rimborsi spese di tipo forfettario ma è ammesso il rimborso in autocertificazione.
Dipendenti pubblici
I dipendenti pubblici possono prestare la loro attività in ambito sportivo dilettantistico, fuori orario di lavoro, ma sempre previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza, come:
- Volontari
- Lavoratori con versamento di un corrispettivo: co.co.co. o autonomi (in questo caso l’amministrazione di appartenenza deve rilasciare un’autorizzazione. Se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta la PA non da riscontro, l’autorizzazione è da ritenersi accordata).
I dipendenti pubblici, inoltre, possono percepire premi e borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.
Co.Co.Co. amministrativo gestionali
Se ne ricorrono i presupposti previsti dalla legge ordinaria i lavoratori amministrativo-gestionali possono essere inquadrati come collaboratori coordinati e continuativi, ma non sono lavoratori sportivi per cui non opera la presunzione della natura di Co.Co.Co. sotto le 24 ore settimanali.
Tutela previdenziale
Per i collaboratori amministrativo gestionali è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS. L’aliquota previdenziale applicata è pari al 25% o 24% se pensionati o iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, da calcolare sulla parte di compenso eccedente i primi 5mila euro e, fino al 31 dicembre 2027, sul 50% dell’imponibile contributivo. L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Trattamento fiscale
I compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15mila euro. Qualora l’ammontare complessivo superi il limite di 15mila euro, esso concorre a formare il reddito solo per la parte eccedente tale importo.
Incentivi per le piccole associazioni
Alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, che nel periodo d’imposta in corso, al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo, hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a 100mila euro viene riconosciuto “un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023″. Sarà un decreto del Ministero dello Sport a definire i dettagli dell’agevolazione.
Salute e sicurezza
Per quanto riguarda i controlli sanitari sui lavoratori sportivi si demanda all’adozione di un apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri (o dell’Autorità politica con delega allo sport); si prevede la possibilità, e non più l’obbligo come attualmente previsto, che le suddette disposizioni contemplino anche l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo, nel rispetto di quanto previsto dall’art 41 del D.Lgs 81/2008, – eliminando altresì il riferimento al fatto che lo stesso svolga prestazioni di carattere non occasionale – nonché l’individuazione dei tempi per l’effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche.
Si individuano le disposizioni ordinamentali generali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, assicurazione economica di malattia e di maternità, assicurazione sociale per l’impiego, che si applicano, in quanto compatibili, ai lavoratori sportivi.
Si rimanda la definizione delle modalità di accertamento dell’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo al medesimo DPCM, di cui sopra, volto alla definizione delle modalità in base alle quali andranno svolti i controlli medici dei lavoratori sportivi.
Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
Il lavoratore sportivo, sia subordinato che co.co.co, sia nel professionismo che nel dilettantismo, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La copertura assicurativa per responsabilità civile deve essere assicurata anche ai volontari (oltre a quanto già previsto per morte e invalidità permanente).
Comunicazioni obbligatorie per le associazioni sportive
L’obbligo di comunicazione ai centri per l’impiego dell’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa prevista dalla normativa vigente si intende assolto attraverso la comunicazione da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo.
Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti.
Al fine di consentire i suddetti adempimenti, si demanda ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 1° aprile 2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. All’adozione di tale decreto è subordinata l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico .
Lavori nello sport e hai bisogno di informazioni e supporto? Scrivici subito, compila il modulo:
Campagna informativa - materiali




mi sembra tutto fatto per uccidere le societa’ dilettantistiche, gia’ in grave sofferenza. Applicare quanto previsto portera’ alla chiusura di molte realta’ territoriali. Si dimentica la carenza di impianti sportivi ed il conseguente aumento esponenziale dei costi delle strutture. Al solito in Italia la mano destra non sa quello che fa la sinistra.
In difficoltà? Quando in 3 categoria e ripeto in 3 categoria ci sono società che pagano giocatori cifre assurde
non esiste solo il calcio… ma fino a li arriva la vostra comprensione
qui si parla delle decine di migliaia di piccole palestra edi quartiere che saranno costrette a chiudere.
Che tutti i bagnini di salvataggio e istruttori nuoto e similari delle piscine comunali pubbliche italiane siano finalmente messi in regola sul lavoro con relativa inps e inail, con ferie e maternità e permessi ecc. Visto che la maggior parte deve lavorare NON in regola in nero grigio! Tutele e sicurezza per tutti i Lavoratori devono essere uguali anche le associazioni dei consumatori devono fare la loro parte visto che i clienti ignari di piscine e palestre stanno pagando i vari corsi nuoto e similari senza sicurezza sui Lavoratori e am:ienti di lavoro e spesso senza corsi scuole riconosciute di legge per poter insegnare le varie discipline acquatiche! Si sono violati contro i precari Lavoratori sportivi persino più articoli della costituzione italiana e europea deve pertanto se serve intervenire anche la Corte di Giustizia Europea. Si ricorda che i Bagnini di Salvataggio sono operatori di soccorso e obbligatori.. Buona Pasqua 2023 a tutti.. E tutele legalità per ogni Lavoratrice Lavoratore in tutte le piscine comunali italiane palestre ecc. La piscina Comunale di Mondovì Monteregale è un esempio positivo di portata nazionale che può essere seguito da altre infatti grazie al lodevole intervento della Dott Sophia Livingstone NIDIL Cuneo sia I Bagnini di Salvataggio che altri Lavoratori sono stati assunti con regolare contratto di lavoro con tanto di INPS E INAIL..!!!!
Sig. Sergio, lei ha ragione per tutti gli operatori sportivi che sbarcano il lunario con le sole entrate da lavoro sportivo devono essere tutelati per il loro futuro (inizialmente la legge aveva questo scopo poi è stata stravolta per incapacita dei ministri dello sport precedenti ).
Il Sig. Cesare ha centrato perfettamente il futuro delle piccole realta sportive dilettantstche e sono tante
con questa legge a mio avviso più della metà entro due anni chiuderanno e quando chi non si sa certo non i ministri precedenti ci si accorgerà dei danni fatti ritornare indietro servirà poco , perchè i dirigenti che avranno lasciato (sono i pilastri dello sport dilettantistici) avranno trovato altre soluzioni e diranno , ma chi me lo fa fare a riprendermi tutti quei rischi che avevo in passato ?
Hai perfettamente ragione, lo Stato dovrebbe provvedere direttamente a tutto questo. Per quanto riguarda le migliaia di bagnini di piscine non so, potevano fare una legge apposta per le piscine. Per quanto riguarda le decine di migliaia di istruttori di piccole palestre di quartiere con questa legge non avranno più un lavoro perchè quelle realtà spariranno.
Salve per questo contratto per me no va bene per tutti i settori sportivi perché già mancano personale su di settore e c’è qualcuno che fa come secondo lavoro e non passa 10.000 € all’anno adesso c’è una grande problemi per tanti settori no per quelle che fanno questo lavoro come primo lavoro.
Buongiorno, ma quindi i compensi ricevuti da gennaio a giugno 2023 verranno conteggiati nel totale annuo seguendo le nuove normative in vigore da luglio?
Grazie mille,
Silvia
Perché non si parla chiaro!!! Tutte le società sportive di avvalgono di pensionati!! Se voi togliete qursta sgravio fiscale dei 10 mila chiuderanno migliaia di società !!! E quindi diteci come si può aggirare questa norma assurda Grazie
Pingback: Nidil Cgil Lombardia, Lorenza Panzeri nuova coordinatrice - CGIL Lombardia
Pingback: La riforma dello Sport 2023 - Nomia Studio
Pingback: Cosa devono fare le ASD per uniformarsi alla Riforma dello Sport - Nomia Studio
Pingback: Agevolazioni fiscali e contributive | Riforma dello Sport
Credo che sia assurdo per una piccola associazione sportiva dilettantistica dover rivolgersi ad un commercialista per riuscire ad essere in regola con le nuove normative pagando fior di euro: tanto vale chiudere e … evviva lo sport!!! … ma a quanto pare solo quello che paga e rende molto!!!
Salve,sto facendo il tirocinio c/o una ONLUS privata nella mia città. Se tutto andrà bene,mi faranno un contratto sportivo di 40 ore settimanali per 600€ mensili lorde. La mia domanda è questa: il netto di quanto sarà,i contributi chi dovrà pagarli? Loro ad oggi non mi hanno saputo dire nulla a riguardo,spero in una Vostra esauriente risposta,grazie
Ciao Anna Rita,
ci servirebbero più elementi per una risposta esauriente, se contatti la nostra sede più vicina, però, lì potranno darti tutte le informazioni necessarie e seguirti.
https://www.nidil.cgil.it/sedi-nidil-cgil/
Grazie e buon lavoro
Con questa riforma moltissime piccole realtà dovranno chiudere.
Evviva lo Sport minore in Italia, quello che si occupa dei ragazzi e ragazzini.
Qui si pensa solo al calcio: non capiscono quanto si faceva con quel limite di 10.000 euro!!
finalmente l’Europa ci costringe ad ammazzare anche lo sport dilettantistico ,creando disoccupazione ,mancati introiti fiscali delle società che chiuderanno, e aumentando i problemi sociali dei giovani che saranno senza alcuna occupazione.Così ho la scusa per smettere l’attività di dirigente dopo quasi 50 anni di volontariato,bravi,veramente
Buongiorno, sono una insegnante di pilates e lavoro 3 ore la settimana in una palestra e 2 in un’altra. Il mio primo lavoro è come lavoratore dipendente in azienda. Vorrei sapere se il reddito derivante dall’insegnamento andrà a sommarsi al mio reddito da lavoro dipendente oppure no. grazie molte
Lucia Montanari
Buongiorno, nei contratti co.co.co le 18 ore settimanali sono per centro sportivo in cui si lavora oppure (nel caso si lavora in più centri) o è totale sommando le ore tra tutti i centri?
Nella riforma con stipula di contratto co.co.co è previsto un salario minimo
Buongiorno, nei contratti co.co.co le 18 ore settimanali sono per centro sportivo in cui si lavora (nel caso si lavora in più centri) o è totale sommando le ore tra tutti i centri?
Nella riforma con stipula di contratto co.co.co è previsto un salario minimo?
Vorrei cortesemente sapere se il contratto nuovo è ancora compatibile con la naspi e soprattutto se devo sommare i vecchi redditi con il contratto vecchio a quello nuovo per non superare i 5000 euro previsti compatibili con la naspi. Ringrazio anticipatamente per la risposta.
si è giusto che al lavoratore sportivo sia riconosciuto tutti i diritti , va bene tutto anche il registro RAS è una buona idea . cerchiamo di semplificare al massimo gli adempimenti perchè le Asd piccole non possono permettersi 2/3 segretarie. semplifichiamo. grazie
Buongiorno,
sono un lavoratore sportivo autonomo con partita iva appena aperta e codici ateco nr. CORSI SPORTIVI E RICREATIVI (855100) e 931999 – ALTRE ATTIVITA’ SPORTIVE. Nello specifico svolgo attività di istruttore arrampicata sportiva indoor e tracciatore indoor. Vorrei cortesemente richiedere informazioni in merito all’iscrizione all’INAIL.
L’iscrizione all’INAIL è obbligatoria per me? Come posso conteggiare il mio premio annuo? A quali prestazioni inail avrei diritto, esempio eventuale diaria giornaliera in caso di infortunio?
Vi ringrazio anticipatamente e porgo cordiali saluti.
GERMANO STEFANELLI
Buongiorno, sono un lavoratore dipendente del settore privato con contratto a tempo indeterminato. Oltre a ciò sono un arbitro dilettantistico; le gare che arbitro, nel limite di 30 come scritto nel Decreto, verranno conteggiate anche dal punto di vista dei giorni contributivi ai fini della pensione? Grazie