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SOMMINISTRAZIONE

NIdiL, Nuove Identità di Lavoro, è la categoria della CGIL che rappresenta e tutela i lavoratori somministrati (ex interinali) e che quindi, firma gli accordi e il Contratto Collettivo Nazionale, CCNL di Somministrazione con le associazioni datoriali Assolavoro e Assosomm.

Cos'è la somministrazione di lavoro?

La somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) è una particolare tipologia di impiego introdotta per legge nel 2003 con la Legge Biagi. Il rapporto che si determina tra lavoratore e Agenzia per il lavoro, Apl, è di lavoro subordinato.

Il contratto di somministrazione lavoro è definito dalla legge come “il contratto a tempo indeterminato o determinato, con il quale un soggetto autorizzato (Agenzia per il lavoro, Apl, ex Agenzia interinale) mette a disposizione di un utilizzatore (Azienda) uno o più suoi lavoratori dipendenti.

Quali sono le leggi che regolano la somministrazione di lavoro?

Cosa fa NIdiL Cgil per i lavoratori somministrati?

I lavoratori dipendenti di un’Agenzia per il Lavoro, con un contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, iscritti e non iscritti alla nostra Organizzazione, possono sempre rivolgersi alle strutture NIdiL Cgil su tutto il territorio nazionale:

La consulenza è sempre gratuita e puoi chiederla contattando la sede NIdiL Cgil più vicina. Gli iscritti possono accedere anche al sistema dei servizi, tra i quali:

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE: LE INFORMAZIONI BASE DA SAPERE

Conoscere per contare: questo vecchio principio democratico è alla base della GUIDA NIdiL al Lavoro in Somministrazione che puoi scaricare gratuitamente in versione digitale o che puoi ritirare nella sede NIdiL più vicina a te.

L’obiettivo è quello di permettere ai lavoratori in somministrazione di poter essere informati, di controllare la correttezza delle proprie condizioni  di lavoro e di sapere a chi rivolgersi in caso di dubbi, incertezze o – peggio – abusi.

Leggi la MINIGUIDA NIdiL Cgil al Lavoro Somministrato, edizione 2020 IT, EN, FR, AR

Leggi i testi dei CCNL firmati nel 2019 con Assolavoro e Assosomm

Informazioni per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

Parità di trattamento e premi produzione ai lavoratori somministrati

Se sei un lavoratore assunto da un’Agenzia per il lavoro con un contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato, forse non sai che: nel momento in cui inizi una missione presso un’azienda utilizzatrice hai diritto ad avere le stesse condizioni dei tuoi colleghi assunti con la tua stessa mansione direttamente dall’Azienda in cui lavori, secondo quanto previsto dal CCNL di settore.

Si chiama “Parità di Trattamento” e significa, appunto, che per tutta la durata della missione presso un’azienda, hai diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei lavoratori di pari livello e mansione, assunti direttamente.

Campagna Parità di trattamento
Scopri di più!

Quanto guadagna un lavoratore somministrato? Inquadramento e retribuzione

In base al principio della Parità di Trattamento, quindi, un lavoratore somministrato deve guadagnare esattamente come il suo collega assunto direttamente dall’Azienda in cui sta svolgendo la missione. L’inquadramento deve essere all’interno di uno dei livelli previsti dal CCNL applicato all’Azienda utilizzatrice, a seconda del tipo di mansione da svolgere. Ad ogni livello di inquadramento corrisponde una determinata retribuzione, che cresce a seconda della complessità delle mansioni o del grado di responsabilità e di autonomia del lavoratore.

Il lavoratore somministrato ha diritto alla tredicesima?

Come tutti i lavoratori dipendenti, anche i somministrati hanno diritto alla tredicesima mensilità e possono accedere alle altre eventuali mensilità aggiuntive previste dalla contrattazione nazionale. La tredicesima, però, si matura in base alle ore retribuite e non in base alle giornate lavorate, per un importo pari all’8,33% di ogni ora.

Chi lavora come somministrato ha diritto anche al riconoscimento degli eventuali premi di produzione definiti a livello aziendale. Purtroppo, però, questo è un ambito in cui si verificano più spesso criticità. Se hai riscontrato questa o altre irregolarità su cui vuoi chiarimenti e supporto, contattaci.

Quando un contratto di lavoro in somministrazione è legittimo e quando no?

Tra le cose da sapere c’è anche il fatto che quando il contratto commerciale tra Azienda Utilizzatrice e Agenzia per il Lavoro viene annullato per irregolarità, tu potresti avere diritto a rivendicare l’assunzione direttamente presso l’Azienda.

C’è poi anche l’abuso del lavoro in somministrazione che potrebbe comportare l’assunzione diretta, qui di seguito le norme in generale, fermo restando che, nel particolare, è sempre necessario valutare caso per caso e per questo, se hai dei dubbi, ti invitiamo – comunque – a contattarci.

- Quanti lavoratori somministrati può avere un’Azienda utilizzatrice?

Le irregolarità nell’abuso di lavoro in somministrazione, quindi, possono comportare l’obbligo per l’Azienda utilizzatrice di assorbire il personale somministrato, assumendolo direttamente. Prima dell’entrata in vigore del Jobs Act, per le Aziende, erano previste diverse limitazioni sul ricorso al lavoro in somministrazione, in particolare, sui settori e i motivi nei quali e per cui era possibile utilizzarla.

Oggi la legislazione prevede alcuni limiti per i contratti a termine superiori a 12 mesi (causali) e un limite numerico alla stipula di questi contratti, con una deroga però su lavoratori e lavoratrici svantaggiati e molto svantaggiati  che consente di superare il limite previsto (vedi Amazon).

Al netto delle deroghe, comunque, l’Azienda utilizzatrice può integrare la propria forza lavoro: a tempo indeterminato con un massimo del 20% di lavoratori somministrati (staff leasing) e a tempo determinato con un massimo del 30% di lavoratori somministrati. (I CCNL di settore potrebbero definire percentuali diverse.)

Quando è vietata la somministrazione?

Infine, segnaliamo i casi in cui le Aziende non possono ricorrere alla somministrazione di lavoro, ciò significa che se lo fanno c’è un’irregolarità che potrebbe rendere nullo il contratto commerciale con l’Agenzia per il lavoro.

Questo ci interessa perché se il contratto commerciale viene annullato, il lavoratore somministrato potrebbe impugnare il suo contratto di lavoro e rivendicare l’assunzione direttamente all’Azienda utilizzatrice. Ovviamente, le situazioni vanno valutate caso per caso, ma se hai un dubbio contattaci.

I casi in cui le Aziende non possono ricorrere alla somministrazione di lavoro

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L’Agenzia per il lavoro deve stipulare con il lavoratore il contratto di lavoro in forma scritta. Per ogni singola missione, poi, sarà necessaria una lettera di assegnazione.

Nei periodi di non lavoro tra una missione e l’altra il lavoratore assunto a tempo indeterminato resta a disposizione dell’Agenzia: in questo periodo egli percepisce un’indennità di disponibilità. L’importo di questa indennità (800 euro mensili) e le modalità di utilizzo del lavoratore tra una missione e l’altra sono disciplinate dal CCNL.

Il contratto di lavoro stipulato in forma scritta deve contenere:

La lettera di assegnazione, prevista per ogni singola missione del lavoratore, deve contenere:

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Il contratto di lavoro a tempo determinato tra lavoratore e Agenzia di somministrazione (ex interinale) deve essere stipulato all’atto dell’assunzione e in forma scritta.

In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore, per quanto compatibile, è soggetto alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (Capo III, d.lgs 81/2015), sono escluse le norme che riguardano: proroghe e rinnovi, limiti numerici e diritti di precedenza. 

Il contratto di lavoro a tempo determinato può avere una durata inferiore a 12 mesi; si possono superare i 12 mesi solo in presenza di alcune condizioni individuate dalla legge (sostituzione di altri lavoratori, casi individuati dalla contrattazione collettiva).

Il contratto di lavoro può essere prorogato per un massimo di sei volte. Il rapporto tra un’agenzia e un lavoratore presso uno stesso utilizzatore, comprensivo delle eventuali proroghe e rinnovi, può avere una durata massima di 24 mesi oppure essere pari alla durata massima prevista dal CCNL dell’utilizzatore.

Nel caso in cui un lavoratore sia impiegato da una stessa agenzia presso più utilizzatori il limite massimo è pari a 48 mesi.

Per il contratto di lavoro non è esplicitata, così come per il contratto commerciale, la nullità per mancanza di forma scritta. In ogni caso, tale mancanza va sempre contestata per chiedere la nullità del contratto.

Vediamo, quindi, quali sono gli elementi che il contratto di lavoro deve contenere:

CONTRATTO COMMERCIALE DI SOMMINISTRAZIONE

Il contratto commerciale di somministrazione viene stipulato tra l’Agenzia per il lavoro (ApL) e l’impresa utilizzatrice e può essere a tempo indeterminato (staff leasing) oppure a tempo determinato.

Il contratto commerciale deve essere stipulato obbligatoriamente in forma scritta. Qualora il contratto commerciale non sia stipulato in forma scritta, si ritiene nullo e i lavoratori si considerano a tutti gli effetti dipendenti dell’impresa utilizzatrice.

SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO NELLA SOMMINISTRAZIONE

L’impresa utilizzatrice e l’agenzia per il lavoro hanno specifici obblighi previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali obblighi consistono sia in adempimenti amministrativi che di tipo preventivo e di protezione dai rischi lavorativi.

All’atto della stipula del contratto di lavoro i lavoratori devono ricevere adeguata informazione (attraverso la consegna dello specifico allegato 1 Mod. B del C.C.N.L. delle agenzie di somministrazione), circa:

Il contratto commerciale può prevedere che le attività di formazione e addestramento siano svolte dall’impresa utilizzatrice, ma è obbligo dell’Agenzia per il lavoro:

Quali sono gli obblighi dell'impresa utilizzatrice?

ENTI BILATERALI EBITEMP E FORMATEMP: COSA SONO E A COSA SERVONO?

Gli enti bilaterali sono enti privati costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro, senza scopo di lucro, per disposizioni di legge o contrattuali nell’ambito di determinati settori di lavoro. Sono detti “paritetici” perchè i rappresentanti dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro sono in numero eguale tra loro.

Nell’ambito della somministrazione di lavoro sono previsti due enti bilaterali: Ebitemp e FormaTemp. finanziati dalle Agenzie per il lavoro attraverso specifici contributi – calcolati sul monte retribuzioni – pari rispettivamete allo 0.2% (0.3% se tempo indeterminato) per Ebitemp e al 4% per FormaTemp. Il contributo è ad esclusivo carico delle agenzie e nessun costo può essere addebitato a questo fine ai lavoratori.

Ebitemp e FormaTemp sono costituiti dai sindacati e dai datori di lavoro maggiormente rappresentativi del settore, quindi Felsa Cisl, NIdiL Cgil e UilTemp da una parte, Assolavoro e Asossomm dall’altra.

Attraverso questi Enti bilaterali, quindi, vengono promosse attività di studio e di ricerca sul mercato del lavoro nel settore, vengono promossi percorsi informativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e vengono erogate ai lavoratori prestazioni di sostegno al reddito e formazione.

Per avere informazioni e supporto su come accedere e richiedere le prestazioni, puoi rivolgerti allo Sportello Sindacale NIdiL Cgil più vicino.


Prestazioni erogate dagli enti bilaterali
Ebitemp e Formatemp

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