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TRENKWALDER. Prossime scadenze 29 e 31 maggio

Il 29 maggio scade il termine per l’insinuazione al passivo nel fallimento dell’agenzia per il lavoro Trenkwalder ed entro il 31 maggio va inviata una raccomandata per l’attivazione della polizza fidejussoria per i crediti da lavoro.

Invitiamo tutti i lavoratori somministrati (tempi determinati e indeterminati) che hanno avuto rapporti di lavoro con l’Agenzia e che devono ancora ricevere il pagamento delle retribuzioni e del TFR, a rivolgersi a una delle nostre sedi NIdiL e/o agli uffici vertenze CGIL.

FALLIMENTO TRENKWALDER

A ottobre 2016 tutte le filiali di Trenkwalder sono state chiuse senza dare alcun preavviso ai propri lavoratori somministrati. La Società, in gravi difficoltà  finanziarie, non ha pagato le ultime due mensilità  ai dipendenti e il 7 dicembre 2016 il Tribunale di Modena ne ha dichiarato il fallimento.

Il Contratto Collettivo Nazionale dei Somministrati e la legge prevedono la responsabilità  in solido delle aziende utilizzatrici, molte di esse hanno provveduto a erogare le spettanze dei lavoratori, alcune hanno anticipato degli acconti, qualcuna non ha ancora pagato.

In ogni caso, i lavoratori che non hanno ancora percepito tutte le somme relative alle retribuzioni dalle aziende utilizzatrici e che devono ricevere il TFR, possono e devono insinuarsi al passivo nel fallimento dell’Agenzia Trenkwalder entro il 29 maggio e attivare la polizza fideiussoria per i crediti da lavoro con l’Assicurazione entro il 31 maggio.

La polizza prevede una procedura complessa che deve essere attivata entro il 31 maggio 2017. L’intervento della società  assicuratrice ci sarà , infatti, solo in caso di crediti non recuperati alla fine dell’iter fallimentare, quindi crediti dedotti ma non retribuiti nè dal fallimento nè dall’INPS.

Oltre a questa prima lettera sarà  necessario inviare all’assicurazione, a chiusura delle procedure intraprese (definizione del fallimento), una nuova comunicazione (sempre con raccomandata A/R) nella quale si evidenzi il fatto del mancato pagamento da parte dell’Agenzia per il lavoro e degli eventuali ulteriori crediti non retribuiti dal fallimento nè dall’INPS.

Questa procedura non garantisce l’immediato intervento della società assicuratrice ma è una ulteriore garanzia di poter recuperare quanto eventualmente non coperto dal fondo INPS (es: residui di ferie, rol, ecc.).