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ISCRO PARTITE IVA. Requisiti, importi, come fare domanda

Sei un libero professionista iscritto alla Gestione separata Inps e nell’ultimo anno hai subito una riduzione dei redditi superiore al 70%? Verifica se puoi chiedere l’ISCRO

I liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps possono inoltrare la domanda per l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO). La prestazione è stata istituita con la Legge di Bilancio 2021, in forma sperimentale per il triennio 2021-2023 ed è diventata strutturale con la Legge di Bilancio 2024.

L’ISCRO, il cosiddetto “bonus lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata”, è disponibile, quindi, a partire dal 1° gennaio 2024, le domande potranno essere inoltrate (solo per via telematica) entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Chi può chiedere l’ISCRO? Requisiti

Possono chiedere l’ISCRO i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla Gestione separata INPS che:

  • Sono titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • Sono in regola con la contribuzione obbligatoria;
  • Non sono titolari di pensione diretta;

  • Non sono assicurati presso atre forme previdenziali obbligatorie oltre la GS INPS;

  • Non sono beneficiari di Assegno di inclusione (legge 3 luglio 2023, n. 85);

  • Nell’anno precedente la presentazione della domanda hanno prodotto un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti l’anno della richiesta;

  • Hanno dichiarato nell’anno precedente la presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (importo annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente);

Importo e durata

L’ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati nei due anni precedenti all’anno che precede la presentazione della domanda.

L’importo non può in ogni caso essere mensilmente superiore a 800 euro ed inferiore a 250 euro. Questi limiti sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente.

L’indennità concorre alla formazione del reddito e di conseguenza è soggetta a tassazione, ma non è riconosciuta la contribuzione figurativa.

Riguardo alla durata, l’ISCRO spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda ed è erogato per sei mensilità.

La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina l’immediata cessazione dell’indennità e il recupero di eventuali mensilità erogate successivamente alla chiusura dell’attività.