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TELEMARKETING. Pre-intesa su rinnovo accordo AIO

Il 28 febbraio scorso è stata sottoscritta da NIdiL Cgil e Felsa Cisl una pre-intesa di rinnovo dell’Accordo quadro nazionale per i collaboratori che svolgono attività di telemarketing e recupero crediti, scaduto il 31 dicembre 2018.

La pre-intesa sottoscritta ora dovrà essere sottoposta alla consultazione dei lavoratori nelle essemblee nei luoghi di lavoro entro il 29/03/2019.

In sintesi, le novità

La parte normativa in merito ad alcuni diritti come la maternità, malattia, infortunio e diritti sindacali e la parte economica con il riferimento diretto al CCNL Terziario-Distribuzione e Servizi, erano già previsti con un sistema avanzato di tutele.

  1. Parte economica: come richiamato sopra, l’Accordo prevedeva già il riferimento al 3°-4°-5° livello del CCNL T-D-S, con il rinnovo quindi abbiamo ribadito e chiarito alcuni aspetti sul compenso, mantenendo la possibile variabilizzazione di parte di esso attraverso la contrattazione di 2° livello.
    Inoltre abbiamo previsto una norma di riallineamento alle tabelle del CCNL poiché il blocco degli aumenti deciso unilateralmente da Confcommercio e sbloccati poi con successivo accordo dalle Categorie del commercio aveva generato alcuni disallineamenti nell’applicazione delle tabelle riferite ai collaboratori;
  2. Compensi nuove aderenti: l’accordo “AIO” è, sia dal punto vista economico che normativo, l’intesa più elevata sia nel settore del telemarkeng che nel recupero crediti. Al fine di consentire una maggiore permeabilità dell’accordo e di consentirne l’applicazione alle nuove aderenti, in via sperimentale fino al 31/03/2020 è prevista una progressione sui compensi con due step semestrali.
    Durante questo periodo l’azienda può avviare una trattativa per la variabilizzazione dei compensi, ma non prima dei primi 4 mesi di applicazione dell’accordo;
  3. Malattia e infortunio: è previsto il rinnovo automatico per un massimo di 60 giorni qualora durante il periodo di sospensione per malattia o infortunio sopraggiungesse la scadenza inizialmente apposta al contratto;
  4. Congedo obbligatorio di paternità: 5 giorni al 100% della retribuzione (adeguato alla nuova disposizione normativa);
  5. Applicazione accordo “ASSIRM” (indagini di mercato): qualora, in via residuale, le aziende aderenti ad AIO svolgano attività di indagini di mercato dovranno applicare ai collaboratori l’accordo del settore delle indagini di mercato “ASSIRM”.