Occasionale
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IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato, dal committente, ad orari rigidi e predeterminati, fatte salve ovviamente specifiche esigenze dell’azienda. In questo tipo di collaborazione, quindi, il lavoratore agisce in assenza di rischio economico, non è tenuto a rispettare un orario di lavoro preciso e la sua attività va intesa non come strutturale all’intero ciclo produttivo, ma solo come di supporto al raggiungimento di obiettivi momentanei del committente.

Questa modalità lavorativa non prevede né un contratto scritto, né l’obbligo di applicare le regole sulla prevenzione degli infortuni o altre norme previste per gli altri lavoratori.

ATTENZIONE: la circolare del Ministero del lavoro n. 1/04 ha precisato che, rispetto alle collaborazioni coordinate e continuative occasionali (mini co.co.co.), il lavoro autonomo occasionale non deve avere né coordinamento con il committente, né continuità nella prestazione. Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula) da consegnare al proprio committente.

Aspetti fiscali e previdenziali
Fisco: il corrispettivo economico è assoggettato a ritenuta d’acconto del 20 per cento. Naturalmente la ritenuta d’acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore relativi al reddito complessivo annuo. Infatti, dovrà eventualmente pagare sui propri compensi complessivi (dopo il raggiungimento di determinati scaglioni di reddito) la relativa integrazione di aliquota dovuta per l’Irpef.

Previdenza: non è previsto il versamento di contributi previdenziali a meno che il reddito annuo da collaborazione sia superiore a 5.000 Euro, nel qual caso si è obbligati (legge 326/03, art. 44, comma 2) a iscriversi e versare i contributi presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati.


Esempio di notula di pagamento per prestazione di lavoro autonomo occassionale

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, quando riceve il compenso, dovrà firmare un prospetto (notula).

Esempio di un compenso lordo di 1.000 Euro 

ATTENZIONE:

  • possono essere dedotte le eventuali spese sostenute strettamente per lo svolgimento dell’opera;
  • le eventuali marche da bollo (per la contabilità della ditta committente) saranno a carico della stessa ditta committente.

Allegati

Nota: gli allegati sono elencati anche nella parte destra della pagina.