Quando è ammessa, quando è vietata
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Quando è ammessa 

Somministrazione a tempo indeterminato

La legge finanziaria 2010 (art. 2, comma 143, legge n. 191/09) ha ripristinato l’istituto dello staff leasing, il contratto commerciale a tempo indeterminato tra Agenzia per il lavoro e impresa utilizzatrice.

Lo staff leasing, secondo la legge (art. 20 comma 3 D.Lgs. n. 276/03) è ammesso:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

 i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. [1]

La legge n. 191/09 ha previsto, inoltre, che la somministrazione a tempo indeterminato oltre alle ipotesi già previste dalla legge, è ammessa anche “in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia”.

La Cgil si è sempre dichiarata contraria a questo istituto, in quanto legittima un utilizzo indeterminato della somministrazione per i lavoratori, determinando la netta separazione tra lavoro e impresa e la perdita del controllo sull’organizzazione del lavoro negli ambiti previsti dalla legge.

Somministrazione a tempo determinato

La somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la legge, è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda.

I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici possono stabilire le percentuali massime di lavoratori con contratto di somministrazione che un’impresa può avere (art. 20, comma 4, dlgs 276/03).

Quando è vietata

Non è ammesso il ricorso alla somministrazione nei seguenti casi (art. 20, comma 5, d.lgs. 276/03):

  • per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in base alle disposizioni del dlgs n. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
  • per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • per le aziende che, negli ultimi 6 mesi, hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione. Si prevede una deroga, così come già avviene ai sensi del D.Lgs 368/2001 per il contratto a termine, nei casi in cui il contratto: 
    - è stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;
    - è finalizzato all’assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di somministrazione di durata non superiore a 12 mesi;
    - abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.

In caso di somministrazione vietata è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che va da euro 250 a euro 1.250 a carico dell’Agenzia di somministrazione e dell’impresa utilizzatrice (art. 18, comma 3, dlgs 276/03).

Quali requisiti sono richiesti ai soggetti abilitati alla somministrazione

Le Agenzie per il lavoro possono svolgere più attività: somministrazione a tempo determinato, intermediazione di manodopera, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; in precedenza avevano il vincolo dell’attività interinale esclusiva.
Per poter operare nella somministrazione le Agenzie devono essere preventivamente autorizzate dal Ministero del Lavoro e iscritte in un apposito albo informatico, istituito presso lo stesso Ministero.

Per essere autorizzate le Agenzie devono possedere i requisiti giuridici e finanziari prescritti dall’art. 5 del dlgs 276/2003.

Per poter svolgere questa attività, e per una maggiore trasparenza, le Agenzie sono obbligate a specificare gli estremi dell’autorizzazione sia nel contratto stipulato con l’impresa utilizzatrice, sia nel contratto con il lavoratore.

È bene quindi “fuggire” da quei soggetti che non rendono esplicite le autorizzazioni ricevute perché la non chiarezza è sinonimo di scarsa garanzia per i lavoratori sia nella certezza della giusta retribuzione, sia nel versamento dei contributi.


[1] Oltre che alle ipotesi previste dai contratti nazionali e territoriali, la finanziaria 2010 ha ammesso lo staff leasing anche nei casi individuati dalla contrattazione aziendale.