Quando è ammessa
La legge (D.Lgs. 276/03) prevede i casi in cui è ammessa la somministrazione a tempo indeterminato e a termine.
Somministrazione a tempo indeterminato
Il contratto commerciale di somministrazione a tempo indeterminato, definito anche staff leasing, è ammesso nei seguenti casi:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative.
i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici o privati, per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.
i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Somministrazione a tempo determinato
La somministrazione a tempo determinato è ammessa, secondo la legge, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo dell’azienda utilizzatrice, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’azienda (cosiddette causali).
I contratti collettivi nazionali applicati dalle singole aziende utilizzatrici possono stabilire le percentuali massime di lavoratori con contratto di somministrazione che un’impresa può avere (art. 20, co. 4, d.lgs. 276/03).
Le recenti riforme approvate hanno introdotto numerose deroghe al principio di indicare la motivazione per giustificare l’utilizzo del lavoro in somministrazione e alla previsione delle percentuali massime di utilizzo della somministrazione previste dai contratti collettivi.
Possiamo così schematizzare i casi, a seconda delle leggi approvate, in cui non sarà necessario per le aziende indicare il motivo per il ricorso alla somministrazione e (a volte congiuntamente) non sottostare alle limitazioni sul numero dei contratti stipulabili all’interno di un’azienda.
1) Senza causale ma con limite tetto di utilizzo
Prima missione del lavoratore di durata non superiore a dodici mesi (che non può essere prorogata)
oppure
in alcuni casi (avvio di nuove attività, lancio d un prodotto ecc.) i contratti collettivi possono prevedere che possano essere assunti lavoratori in somministrazione, fino ad un 6% del totale dell’organico nell’azienda, senza indicare la causale.
2) Senza causale e senza limite tetto di utilizzo
In caso di assunzione di:
- disoccupati percettori disoccupaziomne (requisiti normali e ridotti) da almeno sei mesi
- percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno sei mesi
- lavoratori molto svantaggiati (disoccupati da almeno 24 mesi)
3) Senza causale e senza limite tetto di utilizzo
In caso di assunzione di:
lavoratori iscritti liste di mobilità, con contratto non superiore a dodici mesi (in questo caso vale anche in caso di somministrazione a tempo indeterminato).
4) Senza causale ma con limite tetto di utilizzo
Ulteriori ipotesi individuate da accordi nazionali, territoriali e aziendali
5) Senza causale e senza limite tetto utilizzo
assunzione da parte delle aziende start up innovative fino ad un massimo di 36 mesi (prorogabile fino a 48 mesi).
Quando è vietata
Non è ammesso il ricorso alla somministrazione nei seguenti casi:
- per le imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in base alle disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
- per le aziende che, negli ultimi 6 mesi, hanno ridotto il personale attraverso licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle stesse mansioni a cui si riferisce il contratto di somministrazione. Si prevede una deroga, così come già avviene ai sensi del d.lgs 368/2001 per il contratto a termine, nei casi in cui il contratto:
- è stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti;
- è finalizzato all’assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di somministrazione di durata non superiore a 12 mesi;
- abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi.





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