Il contratto di lavoro
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Il contratto tra lavoratore e agenzia per il lavoro
Il lavoratore può essere assunto dall’Agenzia in due forme diverse:

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

La forma del contratto
Il contratto di lavoro tra lavoratore e Agenzia di somministrazione deve essere stipulato all’atto dell’assunzione in forma scritta.

La lettera di assunzione deve contenere i seguenti elementi:

  • i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
  • l’indicazione dell’Agenzia per il lavoro con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e degli estremi del versamento e della banca presso cui è stato effettuato il deposito;
  • l’indicazione dell’impresa utilizzatrice e il referente in azienda;
  • l’indicazione del gruppo di appartenenza del lavoratore secondo quanto previsto dal Ccnl;
  • l’indicazione della mansione che espleterà il lavoratore presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento;
  • l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
  • l’eventuale previsione della penalità massima di risoluzione anticipata del rapporto da parte del lavoratore rapportata alla durata della missione residua;
  • il riferimento al Ccnl applicato nell’impresa utilizzatrice;
  • l’indicazione del contratto integrativo di secondo livello, ove esistente e del trattamento economico spettante distinto per voci;
  • il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
  • l’orario di lavoro;
  • la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice;
  • l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente;
  • la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
  • la residenza o il domicilio del lavoratore;
  • il numero dei lavoratori da somministrare;
  • l’assunzione da parte dell’Agenzia dell‘obbligo del pagamento diretto del lavoratore e del versamento dei contributi previdenziali;
  • l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento dell’Agenzia per il lavoro, dell’obbligo del pagamento diretto del lavoratore e del versamento dei contributi previdenziali;
  • l’assunzione da parte dell’utilizzatore di rimborsare all’Agenzia per il lavoro gli oneri retributivi e previdenziali sostenuti in favore dei lavoratori in somministrazione.
  • l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di comunicare all’Agenzia per il lavoro le retribuzioni che si applicano ai lavoratori comparabili dell’impresa utilizzatrice.

Per il contratto di lavoro non è esplicitata, così come per il contratto commerciale, la nullità per mancanza di forma scritta. In ogni caso tale mancanza va sempre contestata per chiedere la nullità del contratto.

Le norme di riferimento
Oltre alla disciplina generale dei rapporti di lavoro subordinato, alla somministrazione a tempo determinato si applicano le norme del contratto a termine (dlgs n. 368/2001), con esclusione delle norme su proroga e successione di più contratti a termine (art. 22, comma 1, del dlgs n.
276/2003).

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IL CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

La forma del contratto
Il contratto di lavoro è stipulato in forma scritta e deve contenere:

  • l’indicazione dell’Agenzia per il lavoro con gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro;
  • l’eventuale indicazione del periodo di prova e la durata dello stesso;
  • l’indicazione della misura dell’indennità di disponibilità;
  • l’indicazione del gruppo di appartenenza del lavoratore;
  • il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro delle Agenzie per il lavoro e, per i periodi effettuati in missione, il rinvio a quello degli utilizzatori;
  • nella lettera di assunzione devono essere specificati la residenza o il domicilio.

La lettera di assegnazione, prevista per ogni singola missione del lavoratore, deve contenere:

  • i motivi per i quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
  • l’indicazione dell’impresa utilizzatrice e il referente in azienda;
  • l’indicazione della mansione che il lavoratore espleterà presso l’utilizzatore e il relativo inquadramento;
  • il luogo dove dovrà svolgersi la prestazione;
  • l’orario di lavoro;
  • l’indicazione della residenza o del domicilio;
  • il riferimento al Ccnl applicato e al contratto integrativo di secondo livello, ove esistente;
  • l’indicazione del trattamento economico collettivo spettante e, 1 in dettaglio, le singole voci che lo compongono;
  • la data di inizio e il termine dello svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa utilizzatrice, ferma restando la possibilità di variare l’assegnazione del lavoratore ad altra missione prima della scadenza del termine;
  • l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore nonché le misure di prevenzione adottate e quelle di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività, con l’indicazione del soggetto erogatore dell’informazione e dell’attività formativa (responsabile prevenzione e protezione) nonché, ove possibile, del medico competente.

Le norme di riferimento
Il rapporto di lavoro tra Agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto per legge alla disciplina generale dei rapporti di lavoro subordinato.
Nei periodi di non lavoro tra una missione e l’altra il lavoratore a tempo indeterminato resta a disposizione dell’Agenzia. In questo periodo egli percepisce  un’indennità di disponibilità. L’importo di questa indennità (700 euro mensili) e le modalità di utilizzo del lavoratore tra una missione e l’altra sono disciplinate dal Ccnl di settore.

Regime fiscale, previdenziale e assicurazione Inail
Le Agenzie per il lavoro agiscono da sostituti d’imposta. Provvedono cioè ad operare tutte le trattenute previdenziali, fiscali ecc. direttamente in busta paga.

Il lavoratore in somministrazione con familiari a carico ha diritto alle relative detrazioni fiscali di cui godono la generalità dei lavoratori dipendenti.
Anche il lavoratore straniero il cui nucleo familiare risieda nel paese d’origine può richiedere le detrazioni fiscali presentando apposita documentazione (stato di famiglia emesso nel paese d’origine, tradotto in italiano e convalidato dal Consolato italiano nel aese di provenienza).

Le Agenzie di somministrazione hanno inoltre l’obbligo di versare, nella stessa misura dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice, i contributi previdenziali all’Inps e quelli assicurativi contro il rischio d’infortunio e malattie professionali all’Inail.

Il versamento dei contributi all’Inps consente ai lavoratori in somministrazione di ricevere le indennità assistenziali per i periodi di disoccupazione, di malattia, di maternità, nonché di maturare nel tempo i requisiti per la pensione.

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