L’istituto della somministrazione di lavoro ha sostituito (d.lgs n. 276/2003) la precedente disciplina del lavoro interinale (artt. 1-11, Legge n. 196/1997).
La somministrazione di lavoro è un istituto simile, ma non uguale, al lavoro interinale.
Nella somministrazione i soggetti coinvolti nel rapporto di lavoro sono tre:
• il somministratore, un’Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro;
• l’utilizzatore, un’impresa pubblica o privata;
• il lavoratore.
Tra questi tre soggetti vengono stipulati due diversi contratti:
• il contratto commerciale di somministrazione di lavoro, concluso tra l’Agenzia per il lavoro e l’impresa utilizzatrice;
• il contratto di lavoro concluso tra l’Agenzia per il lavoro e il lavoratore.
Con il contratto commerciale di somministrazione l’Agenzia per il lavoro (detto somministratore) mette a disposizione di un’impresa (detta utilizzatrice) uno o più lavoratori assunti direttamente dall’Agenzia. Il contratto di somministrazione, secondo la normativa vigente, può essere concluso a tempo indeterminato (staff leasing) oppure a tempo determinato.
Il lavoratore ha un contratto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, con le Agenzie di somministrazione e svolge la sua attività presso un’impresa utilizzatrice per un tempo determinato o indeterminato.
Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La somministrazione è regolata da norme e contratti:
a) dalla normativa di legge, in particolare il d.lgs n. 276/2003;
b) dal contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato con le Agenzie di somministrazione di lavoro;
c) dai contratti collettivi applicati dalle singole imprese utilizzatrici.




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