GLOSSARIO
IL CCNL DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il Ccnl delle Agenzie di somministrazione disciplina l’instaurazione, lo svolgimento e la cessazione del rapporto di lavoro con l’Agenzia per il lavoro.
Il contratto nazionale, infatti, regolamenta gli aspetti legati al tipo di assunzione (a tempo determinato o indeterminato); alla classificazione del personale e all’inquadramento contrattuale; al trattamento retributivo spettante; al periodo di prova e al preavviso; all’interruzione della missione; al sistema delle proroghe; alla risoluzione del rapporto e al recesso; al trattamento di malattia e infortunio; alla maternità e ai congedi parentali; ai diritti sindacali.
Il 24 luglio 2008 è stato rinnovato il CCNL dei lavoratori in somministrazione. Il nuovo contratto ha determinato modifiche di forte innovazione per tutti i lavoratori in somministrazione.
RAFFORZAMENTO DEL TEMPO INDETERMINATO
Misure incentivanti
Le Agenzie per il lavoro ricevono un incentivo dalla bilateralità, qualora assumano il lavoratore a tempo indeterminato, sin dall’inizio o nei primi 21 mesi di lavoro.
Trasformazione automatica
Il lavoratore ha diritto ad essere assunto dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato se ha avuto un unico contratto con la stessa Agenzia per il lavoro e presso la stessa impresa utilizzatrice per 36 mesi continuativi.
Il lavoratore ha inoltre diritto ad essere assunto dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato se ha avuto due o più contratti di somministrazione con la medesima Agenzia e per una durata complessiva di 42 mesi anche non consecutivi e anche presso più aziende utilizzatrici.
Per il computo dei 42 mesi utili ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato si tiene conto:
Per controllare la maturazione del diritto ad essere assunti a tempo indeterminato, scarica qui il promemoria:
Computo dei periodi utili all'assunzione
Italiano - Inglese
Francese - Spagnolo
Ulteriori periodi utili all'assunzione
Italiano - Inglese
Francese - Spagnolo
Nella fase di prima applicazione del contratto sono riconosciuti validi, per la trasformazione a tempo indeterminato, fino a un massimo di 6 mesi delle missioni svolte nei 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del Ccnl (24 luglio 2008).
ATTENZIONE Il computo si interrompe e l’anzianità di servizio si azzera se tra una missione e la successiva presso la stessa Agenzia non lavori per un periodo pari o superiore a 12 mesi continuativi perché rifiuti una proposta di missione congrua con il precedente inquadramento.
Per missione congrua si intende un’offerta di lavoro che:
a) sia in un luogo lontano non più di 50 km o raggiungibile in un’ora con i mezzi pubblici dalla residenza del lavoratore;
b) se non uguale presenti una differenza salariale sino a un massimo del 10- 15% calcolata sulle tre migliori retribuzioni percepite nelle missioni svolte nei 12 mesi precedenti.
In caso di contestazione, entro 30 giorni dalla proposta di lavoro congrua dell’Agenzia per il lavoro, puoi rivolgerti tramite NIdiL-Cgil, Alai-Cisl e Cpo-Uil alla commissione sindacale territoriale.
IMPORTANTE In caso di trasformazione automatica a tempo indeterminato non puoi essere licenziato per i 12 mesi successivi all’assunzione stessa, tranne che per giusta causa o per rifiuto di una missione congrua.
Indennità di disponibilità
I lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro con contratto a tempo indeterminato percepiscono nei periodi di non lavoro un’indennità di disponibilità pari a 700 euro mensili.
Procedura in caso di mancanza di lavoro
Per i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano un’anzianità di servizio pari ad almeno 30 settimane (comprensivi di eventuali periodi di disponibilità) e che non hanno occasioni di lavoro presso l’Agenzia che non può più mantenerli alle proprie dipendenze, a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali, possono essere attivati percorsi di riqualificazione e continuità occupazionale della durata di 6 mesi o di 7 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. Per tutta la durata dei suddetti periodi ai lavoratori verrà corrisposta l’indennità di disponibilità (700 euro).
Se al termine di questi periodi il lavoratore non riceve occasioni di lavoro l’Agenzia per il lavoro potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo pagando al lavoratore l’indennità di mancato preavviso.
Il periodo di assegnazione iniziale del lavoratore a tempo determinato può essere prorogato per un massimo di 6 volte e per la durata massima di 36 mesi; l’intero periodo vale come un’unica missione. La proroga è ammessa solo per gli stessi motivi (causali) che hanno determinato l’assegnazione iniziale alla missione.
Per la validità della proroga è necessario il consenso del lavoratore, che deve essere informato 5 giorni prima della scadenza prevista del contratto o entro 2 giorni nei casi d’urgenza.
I lavoratori in somministrazione godono degli stessi diritti e delle stesse libertà sindacali dei lavoratori dipendenti, a partire dallo Statuto dei lavoratori. Possono perciò:
I rappresentanti dei lavoratori
Il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori in somministrazione è costituito da:
Assemblea sindacale
I lavoratori in somministrazione possono partecipare sia alle proprie assemblee sindacali che a quelle dei lavoratori dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
Durante le ore di assemblea il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione che gli sarebbe spettata durante le ore di lavoro.
Le ore di assemblea si maturano in base alle ore lavorate. In ogni caso, spettano almeno 2 ore l’anno indipendentemente dal numero di ore lavorate.
Nel caso in cui si svolgano presso le Agenzie per il lavoro, le organizzazioni sindacali comunicano per iscritto 5 giorni prima la data di svolgimento dell’assemblea.
Permessi sindacali
Tutti i rappresentanti sindacali possono utilizzare per lo svolgimento dell’attività sindacale un monte ore massimo maturato di 10 ore mensili di permessi retribuiti. Inoltre, hanno diritto ad ore di permesso retribuito per le trattative sindacali che si possono cumulare con il monte ore mensile previsto.
I rappresentanti aziendali, a differenza dei rappresentanti nazionali di Agenzia e dei delegati sindacali territoriali, non possono usufruire delle ore di permesso maturate e non godute in una eventuale e nuova missione di lavoro.
DECENTRAMENTO DELLE RELAZIONI SINDACALI
Il Ccnl delle Agenzie di somministrazione di lavoro per affrontare meglio i problemi presenti ha portato a livello territoriale il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’associazione che rappresenta le agenzie di somministrazione, istituendo le Commissioni sindacali territoriali. Tra i compiti delle Commissioni territoriali rientra:
INQUADRAMENTO, PERIODO DI PROVA E RETRIBUZIONE
Il Ccnl disciplina anche alcuni importanti aspetti del rapporto di lavoro, tra i quali:
L’inquadramento
I lavoratori in somministrazione sono inquadrati in tre grandi raggruppamenti sulla base della professionalità e delle mansioni:
Il periodo di prova
Il periodo di prova è calcolato in modo diverso a seconda che il contratto con l’Agenzia sia a tempo determinato o indeterminato.
I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato hanno un periodo di prova di un giorno per ogni 15 giorni di calendario a partire dall’inizio della missione. Per le missioni che durano fino a 6 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 11 giorni. Per le missioni superiori ai 6 mesi il periodo di prova non può essere superiore a 13 giorni.
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato hanno un periodo massimo di prova che varia in base all’inquadramento contrattuale previsto dal Ccnl.
In particolare i periodi massimi di prova sono:
ATTENZIONE Se sei assunto con contratto a tempo indeterminato, i giorni in cui ti trovi in disponibilità non si considerano come giorni lavorati ai fini della determinazione del periodo di prova.
Il trattamento retributivo
La retribuzione del lavoratore in somministrazione è calcolata su base oraria e non può essere inferiore a quella dei dipendenti di pari livello dell’impresa utilizzatrice determinata nel Ccnl e negli eventuali accordi aziendali.
La paga oraria si determina dividendo la paga mensile per il coefficiente (divisore orario) ottenuto con questa formula:
Orario sett. aziendale
x 52
____________________
12
Quindi la paga oraria si definisce così:
Retribuzione mensile
_____________________
Divisore orario mensile
Il premio di produzione
Il lavoratore ha diritto al premio di produzione (sia quello fisso che quello variabile).
Il premio di produzione fisso è riconosciuto sulla base della durata della missione.
Il premio di produzione variabile è riconosciuto sulla base della durata della missione e dell’importo dell’ultimo premio di produzione erogato dall’utilizzatore.
I lavoratori in somministrazione sono esclusi dal premio di produzione solo nell’ipotesi in cui il contratto collettivo dell’azienda utilizzatrice preveda esplicitamente che non gli spetti.
Trattamento di fine rapporto
Il Trattamento di fine rapporto viene calcolato secondo quanto avviene previsto normalmente per legge.
Nel caso in cui la missione sia di durata inferiore ai 15 giorni (e quindi non matura il rateo) e sia riattivata un’altra missione nell’arco di 30 giorni dalla fine di quella precedente presso lo stesso utilizzatore, con le stesse mansioni e quindi con lo stesso inquadramento, i giorni di missione si sommano tra loro se utili a maturare un rateo di Tfr. Il pagamento del rateo avviene con la paga della seconda missione.
Tredicesima mensilità, festività e altre mensilità aggiuntive
La tredicesima mensilità, e ogni eventuale mensilità aggiuntiva, si calcola per ratei che si maturano in proporzione alla somma delle ore lavorate ordinarie e di quelle non lavorate ma retribuite (ad es. malattia, festività infrasettimanali ecc.).
Per calcolare le festività invece si moltiplica l’orario di lavoro giornaliero per la paga oraria.
Nel caso in cui la missione si chiuda il giorno prima di una festività e ne inizi un’altra il primo giorno lavorativo utile dopo la stessa festività (ad esempio il contratto scade mercoledì 23 dicembre e viene rinnovato lunedì 28 dicembre) con lo stesso utilizzatore, con lo stesso inquadramento e con le stesse mansioni, il lavoratore ha diritto al pagamento dei giorni festivi.
I ratei di tredicesima, Tfr o altro devono esserti liquidati nel giorno in cui di norma questo avviene nelle aziende utilizzatrici o alla fine del rapporto di lavoro, qualora la data cada prima, e calcolati sulla retribuzione mensile.
MATERNITA'
Oltre al sostegno economico previsto in caso di maternità la lavoratrice ha diritto di precedenza per l’avvio a una missione di pari livello e stesso inquadramento professionale rispetto a quella avuta prima di entrare in maternità; in mancanza di nuova missione la lavoratrice ha diritto ad interventi formativi e a misure di sostegno al reddito.
ATTENZIONE Esigi il rispetto del diritto acquisito con il contratto: da quando è terminato il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa hai 30 giorni per dichiarare la tua disponibilità a lavorare all’Agenzia per il lavoro.
Modulo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro
All’atto dell’assunzione l’Agenzia per il lavoro deve consegnare al lavoratore un modulo con il quale deve essere informato su:
ATTENZIONE Qualora tu venga adibito a svolgere mansioni che comportino rischi specifici intervenuti dopo la stipula del contratto e quindi non comunicati attraverso il modulo di informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, l’azienda utilizzatrice ti deve avvisare tempestivamente affinché si provveda a tutto quanto previsto dalla normativa vigente (dlgs n. 81/08).
Formazione
La formazione dei lavoratori che vengono inviati in missione è effettuata sia dall’Agenzia per il lavoro che dall’impresa utilizzatrice prima dell’inizio della missione. In particolare:
Diritto di autotutela del lavoratore
Nel caso in cui l’impresa utilizzatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro non osservi gli obblighi di:
Il lavoratore può dimettersi per giusta causa e mantenere il diritto al pagamento del periodo di lavoro restante sino alla scadenza del contratto.
ATTENZIONE Ti puoi dimettere per giusta causa solo se:
Le dimissioni devono essere formalizzate all’Agenzia per il lavoro con lettera raccomandata A/R.
Il nuovo Ccnl, per consentire anche ai lavoratori somministrati di accedere alla previdenza integrativa, ha previsto l’attivazione di un apposito Fondo di settore. Il Fondo, per il lavoratore che aderisce, oltre che con il Tfr, sarà alimentato con il contributo del lavoratore stesso, delle Agenzie per il lavoro e con la solidarietà della bilateralità.
Il calcolo del contributo dovuto dalla bilateralità si fa a fine anno con le seguenti modalità:
I costi di gestione e di attivazione del Fondo sono a carico della bilateralità.