Il contratto collettivo nazionale delle agenzie di somministrazione di lavoro sancisce il diritto allo studio anche per i lavoratori in somministrazione.
Ai lavoratori-studenti, quindi, vengono applicate le norme relative al diritto allo studio contenute nei contratti collettivi di categoria delle imprese utilizzatrici.
Questa norma vale per tutti gli studenti lavoratori, anche per gli universitari.
Quindi, se siete studenti e dovete sostenere un esame, comunicatelo all’agenzia, che dovrà concedervi il permesso retribuito e avrà, però, diritto di chiedervi di produrre la certificazione necessaria.
Comunicate la vostra assenza anche all’impresa utilizzatrice. Se non è previsto dal regolamento aziendale, non è un obbligo farlo, ma è comunque una buona norma di comportamento.
Coloro che frequentano corsi regolari di studio hanno, invece, diritto a turni di lavoro che ne agevolino la frequenza e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario (se previsto dal contratto nazionale applicato).
Inoltre i lavoratori in somministrazione con sei mesi di anzianità lavorativa, possono usufruire di congedi retribuiti per partecipare a corsi di formazione professionale promossi sia dalle Agenzie per il lavoro che da strutture pubbliche. La formazione in questo caso avviene attraverso l’utilizzo di voucher formativi finanziati da FORMATEMP. Nel caso in cui la formazione avvenga durante il periodo in cui si è in missione, il cumulo fra impegno lavorativo ed attività formativa non può superare determinati limiti temporali equivalenti a 48 ore settimanali e 9 ore giornaliere.




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