Mini Co.Co.Co. (collaborazioni coordinate e continuative occasionali)
La circolare del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 1/04, interpretando l’art. 61, comma 2, del dlgs 276/03, ha distinto due diverse tipologie di lavoro occasionale:
- le prestazioni occasionali (collaborazioni coordinate e continuative occasionali);
- il lavoro autonomo occasionale.
Di fatto è stata introdotta un’ulteriore tipologia contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale.
L’Inps ha definito queste collaborazioni “mini co.co.co.”. Si tratta, infatti, di collaborazioni coordinate e continuative di “portata limitata” che, nello stesso anno solare e con lo stesso committente, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5.000 euro.
Analogamente alle co.co.co. il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa.
Inoltre il collaboratore gode di autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento.
In quanto “coordinate”, questo tipo di collaborazioni sono caratterizzate da un costante raccordo tra l’attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente.
Nel caso in cui i limiti temporali e retributivi previsti dalla legge non vengano rispettati, il rapporto di collaborazione è assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto.
Questi rapporti di mini co.co.co. si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (artt. 70 e seguenti, dlgs n. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione.
Aspetti fiscali e previdenziali
Trattandosi di collaborazioni coordinate e continuative, anche se occasionali, ad esse si applica la stessa disciplina fiscale e previdenziale prevista per i collaboratori a progetto e per i co.co.co.
Vedi anche il regime previdenziale




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