SOMMARIO
| Calcolo dell'imposta |
Nuove aliquote IRPEF e nuovi scaglioni di reddito |
| Sistema delle detrazioni |
CALCOLO DELL'IMPOSTA
Per prima cosa va individuata la c.d. base imponibile. La base imponibile per il calcolo dell’Irpef è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. art. 10 del T.u.i.r. (Testo unico delle imposte sui redditi) quali ad es. i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, i contributi versati alla previdenza complementare (fino al limite di 5.164,57 euro) ecc.
Dopo aver determinato la base imponibile, a questa si applica l’aliquota IRPEF corrispondente allo scaglione di reddito di appartenenza. Da questa operazione si ottiene l’imposta lorda.
Successivamente si determinano le detrazioni spettanti sulla base dell’ammontare del reddito complessivo e della propria condizione familiare (detrazioni per reddito da lavoro o da pensione e detrazioni per carichi di famiglia).
L’imposta netta si ottiene sottraendo all’imposta lorda le detrazioni effettive spettanti.
IL SISTEMA DELLE DETRAZIONI
Oltre ad aver ridisegnato la curva Irpef, la finanziaria 2007 rimette mano al sistema degli “sconti” fiscali ripristinando le detrazioni in luogo delle deduzioni e della c.d. no tax area introdotta dal precedente governo di centro-destra.
In primo luogo è evidente la diversa funzione svolta dalle detrazioni rispetto alle deduzioni. Infatti, mentre le prime agiscono direttamente sull’imposta (riducendone così l’entità) le seconde invece incidono sulla determinazione del reddito imponibile sul quale andrà poi applicata l’aliquota irpef che determinerà l’imposta stessa da pagare.
Il percorso per determinare le detrazioni spettanti però, non risulta meno agevole rispetto a quanto avveniva con il sistema utilizzato in passato per la no tax area e per la family area. Anche per determinare l’effettivo ammontare delle detrazioni spettanti, sarà necessario ricorrere a complicate formule matematiche che variano in funzione del tipo di reddito considerato e del suo ammontare.
L’attribuzione delle detrazioni spettanti varia (insieme al relativo calcolo) in base alla tipologia di reddito che viene considerato. In particolare ci soffermiamo sulle modalità di determinazione delle detrazioni spettanti ai redditi da lavoro dipendente e assimilati (co.co.co. e co.pro.) e ai redditi da lavoro autonomo.
LE DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (art. 13, comma 1 e 2 del T.U.I.R.)
| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
| fino a € 8.000 | € 1.840 |
| da € 8.000 e fino a € 15.000 | € 1.338 + 502 x [(15.000 – reddito complessivo)/7.000] |
| da € 15.001 e fino a € 55.000 | € 1.338 x [(55.000 – reddito complessivo)/40.000] |
Alla detrazione spettante si aggiunge, a partire da una certa soglia di reddito, una maggiorazione individuabile secondo la seguente tabella:
| Reddito complessivo | Maggiorazione spettante |
| Oltre € 23.000 e fino a € 24.000 | € 10 |
| da € 24.000 e fino a € 25.000 | € 20 |
| da € 25.000 e fino a € 26.000 | € 30 |
| da € 26.000 e fino a € 27.700 | € 40 |
| da € 27.700 e fino a € 28.000 | € 25 |
LE DETRAZIONI PER LE ALTRE CATEGORIE DI REDDITO (tra cui redditi da lavoro autonomo e redditi da lavoro autonomo occasionale - art. 13, comma 5 del T.U.I.R.)
| Reddito complessivo | Detrazione annua spettante |
| fino a € 4.800 | € 1.104 |
| oltre € 4.800 e fino a € 55.000 | € 1.104 x [(55.000 – reddito complessivo)/50.200] |
LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (art. 12 del T.U.I.R)
La legge finanziaria 2007, come detto, ha reintrodotto le detrazioni per carichi di famiglia in sostituzione delle deduzioni per familiari a carico previste dalle precedenti regole fiscali.
Quindi, oltre alle detrazioni da lavoro sopra indicate, vanno detratte dall’imposta lorda anche le detrazioni per eventuale coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) e figli (compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e i figli affidati o affiliati) a carico. Inoltre le detrazioni in questione spettano a condizione che il reddito del familiare per il quale si richiede non sia superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili.
DETRAZIONI PER CONIUGE A CARICO
| Reddito complessivo | Detrazione spettante |
| fino a € 5.000 | € 800 € – 110 X (reddito complessivo/15.000) |
| oltre € 15.000 e fino a € 40.000 | € 609 |
| oltre € 40.000 e fino a € 80.000 | € 609 € X[(80.000 – reddito complessivo)/40.000] |
Alla detrazione spettante si aggiunge, a partire da una certa soglia di reddito, una maggiorazione individuabile secondo la seguente tabella:
| Reddito complessivo | Maggiorazione spettante |
| Oltre € 29.000 e fino a € 29.200 | € 10 |
| da € 29.200 e fino a € 34.700 | € 20 |
| oltre € 34.700 e fino a € 35.000 | € 30 |
| oltre € 35.000 e fino a € 35.100 | € 20 |
| oltre € 35.100 e fino a € 35.200 | € 10 |
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
In caso di figli a carico spetta una detrazione pari a 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati.
La detrazione spettante è pari a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni.
Per ogni figlio portatore di handicap le suddette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro.
Per chi abbia più di 3 figli a carico, la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo.
Quelle appena descritte rappresentano gli importi relativi alle detrazioni annue teoriche. Per poter determinare le detrazioni annue effettivamente spettanti devono essere utilizzate le seguenti formule:
1. Nel caso di 1 solo figlio
95.000 – reddito complessivo/95.000
2. Nel caso di più di 1 figlio*
(95.000 + 15.000) – reddito complessivo/ (95.000 + 15.000)
DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO
E’ riconosciuta una detrazione pari a 750 euro (da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione) anche per gli altri familiari a carico previsti dall’art. 433 del codice civile (i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari che non risultano assegnati sulla base di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
In questo caso la detrazione effettivamente spettante si ricava dalla seguente formula:
80.000 – reddito complessivo/80.000
NUOVE ALIQUOTE IRPEF E NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO (validi dal 1° gennaio 2007)
| caglioni di reddito | Aliquota | Calcolo d'imposta* |
| Fino a € 15.000 | 23% | € 3.450 (23% del reddito) |
| Da € 15.000 e fino a € 28.000 | 27% |
€ 3.450 + 27% del reddito eccedente € 15.000 |
| Da € 28.000 e fino a € 55.000 | 38% | € 6.960 + 38% del reddito eccedente € 28.000 |
| Da € 55.000 e fino a € 75.000 | 41% | € 17.220 + 41% del reddito eccedente € 55.000 |
| oltre € 75.000 | 43% | € 25.420 + 43% del reddito eccedente € 75.000 |
NOTA BENE: Vista la complessità della materia, per approfondire e conoscere nei dettagli tutti gli aspetti delle nuove regole fiscali in vigore dal 1° gennaio 2007 rivolgersi ad una sede del Caaf Cgil




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