SOMMARIO
N.B. La parte relativa a "I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE" è in fase di aggiornamento in relazione alle modifiche normative avvenute.
IL FONDO INPS GESTIONE SEPARATA
La contribuzione previdenziale
La legge Dini (335/95) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un fondo di gestione separata presso l’Inps per i lavoratori che esercitano per professione abituale, ma non esclusiva, l’attività di lavoro autonomo (comma 1, art. 53 del Tuir - testo unico imposte sui redditi), per i collaboratori coordinati e continuativi (comma 1, lett. c-bis, art. 50 del Tuir - testo unico imposte sui redditi) e - dopo il decreto legislativp n. 276/2003 – anche per le collaborazioni a progetto e, infine, per gli incaricati della vendita a domicilio (art. 36, legge n. 426/1971). Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione al fondo della gestione separata le collaborazioni occasionali con reddito complessivo non superiore a 5.000 euro annui. Oltre tale cifra scatta l’obbligatorietà del contributo. Inoltre, dal 1° gennaio 2004 anche i venditori a domicilio devono iscriversi alla gestione separata Inps, solo in caso di reddito annuo superiore a 5.000 Euro.
Chi deve iscriversi al Fondo gestione separata Inps
L’obbligo di iscrizione al fondo è previsto per:
- i prestatori d’opera non iscritti ad altre casse previdenziali e i liberi professionisti che svolgono attività che esulano da quella per cui sono iscritti alla cassa professionale di appartenenza;
- i collaboratori coordinati e continuativi;
- i collaboratori coordinati e continuativi occasionali (mini co.co.co.);
- i lavoratori autonomi occasionali (nel caso di reddito annuo superiore a 5.000 euro);
- i collaboratori a progetto;
- gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro;
Hanno l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps anche:
- gli studenti universitari beneficiari di borse di studio integrative, erogate con finalità di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti stessi;
- gli studenti iscritti a corsi di laurea specialistica, delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per insegnanti di scuola secondaria, ai dottorati di ricerca, percettori di assegni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative propedeutiche e di recupero;
- i medici in formazione specialistica;
- i venditori porta a porta non occasionali in caso di reddito annuo non superiore a 5.000 euro;
- gli assegnatari di borse di studio relative a dottorati di ricerca;
- gli assegnisti di ricerca.
Disposizioni specifiche per gli studenti
Concluso il periodo di mobilità internazionale per cui è stata erogata la borsa di studio, o il periodo di durata del corso previsto, gli studenti che non avranno in essere contratti di collaborazione dovranno comunicare all’Inps la data di cessazione dell’attività. Le aliquote contributive dovute all’Inps sono le stesse di tutti gli iscritti alla gestione separata, mentre le somme percepite dagli studenti sono esenti da Irpef (come d’altra parte già previsto per assegni di ricerca e borse di studio per dottorato di ricerca). Il reddito imponibile, da considerare come base per il calcolo dei contributi dovuti, è costituito dall’intero ammontare della borsa di studio integrativa o dell’assegno.
Quando, dove e come ci si iscrive al fondo gestione separata Inps
L’obbligo di iscriversi alla gestione separata va eseguito entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa o dalla comunicazione dell’assegnazione della borsa di studio o dell’assegno d’incentivazione da parte dell’ente erogatore. Per iscriversi si potranno utilizzare gli appositi moduli disponibili presso la sede Inps competente oppure direttamente scaricabili sul sito www.inps.it, sezione modulistica o chiamando il call center dell’Inps al numero 16464. Nel modello prestampato il soggetto interessato dovrà indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, il proprio domicilio, il tipo di attività svolta, la data di inizio dell’attività e i dati del committente. La sede competente è quella del territorio dove è ubicato il committente. Nel caso di attività professionale la domanda deve essere presentata alla sede Inps in cui risiede il professionista. È data, comunque, la possibilità di presentare la domanda in qualsiasi sede Inps se ciò è più comodo per gli interessati.
Quando è possibile chiudere la propria posizione Inps
La cancellazione, ad opera dell’iscritto, non consente accrediti successivi. La cancellazione non è un obbligo, non è dettata da norma, ma è una facoltà che l’Inps ha previsto, entro 30 giorni dalla cessazione dell’attività, per i casi in cui non si ha interesse ad accrediti contributivi. Ovviamente è possibile riscriversi alla gestione separata dell’Inps qualora vengano instaurati nuovi rapporti di collaborazione.
Quando è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati
La legge 335/95 aveva previsto che, solo per cinque anni, a decorrere dal 30 giugno 1996, i sessantacinquenni avessero la possibilità – non l’obbligo – d’iscrizione alla gestione separata dell’Inps. Al raggiungimento dei 65 anni di età, quindi, i lavoratori potevano decidere di cancellarsi dalla gestione separata. Visto il tempo fin qui trascorso, la norma è da considerare scaduta. La situazione oggi risulta quindi la seguente: chi ha più di 65 anni e inizia a svolgere un’attività lavorativa di natura parasubordinata ha comunque e sempre l’obbligo d’iscriversi alla gestione separata. Chi ha compiuto i 65 anni di età durante il quinquennio di cui sopra, ovvero dal 1996 al 2001, e non ha chiesto nei termini la cancellazione dal fondo, non può più chiedere la restituzione dei contributi versati. Gli iscritti al fondo gestione separata che terminano l’attività lavorativa senza aver raggiunto il diritto a pensione non possono più chiedere la restituzione dei contributi versati. Il rimborso dei contributi versati può essere richiesto solo in alcuni precisi casi ben definiti:
- versamenti superiori al massimale (per il 2013 pari a 99.034,00 euro);
- versamenti a titolo di acconto superiore a quanto realmente dovuto;
- per attività o redditi non più soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione separata a causa dell’istituzione di specifiche altre casse (ad esempio collaboratori giornalisti ora iscritti ad apposita cassa presso l’Inpgi).
LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE DOVUTE
La legge 92/2012 a decorrere dal 2013 ha previsto per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS l’aumento dell’aliquota previdenziale. L’incremento per gli iscritti in via esclusiva partirà dal 2014 e porterà l’aliquota contributiva al 33% (nel 2018), mentre per gli iscritti in via non esclusiva e per i pensionati l’incremento opererà già dal 2013 fino al raggiungimento di un’aliquota del 24% nel 2016 (vedi tabella).
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Nuove aliquote gestione separata INPS |
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| Anno | Iscritti in via esclusiva | Altri iscritti |
| 2012 | 27% | 18% |
| 2013 | 27% | 20% |
| 2014 | 28% | 21% |
| 2015 | 30% | 22% |
| 2016 | 31% | 24% |
| 2017 | 32% | 24% |
| 2018 | 33% | 24% |
ATTENZIONE: per i lavoratori iscritti in via esclusiva va aggiunto lo 0,72% per la copertura delle prestazioni di malattia, maternità e assegnio al nucleo familiare. Per gli altri iscritti il contributo aggiuntivo dello 0,72% non è dovuto, pertanto questi iscritti non hanno diritto alle relative prestazioni.
LA RIPARTIZIONE DELL’ALIQUOTA PREVIDENZIALE E IL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO
Nel fondo Inps gestione separata l’onere contributivo è ripartito tra committente e lavoratore.
Gli iscritti con contratto di collaborazione (co.co.co., co.pro, mini co.co.co. e prestazioni di lavoro autonomo occasionale): l’aliquota contributiva dovuta al fondo è ripartita nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore.
Gli iscritti con contratto di associazione in partecipazione : l’associante (datore di lavoro) versa il 55% del contributo mentre l’associato (lavoratore) versa il 45%.
Gli iscritti con partita Iva: il lavoratore con partita Iva, diversamente dagli altri iscritti, non ha la ripartizione dell’onere contributivo con il committente. Pertanto deve versare per intero il contributo dovuto alla gestione separata Inps, con facoltà di addebitare nella fattura il 4% del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.
Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, mini co.co.co. associazione in partecipazione e di lavoro autonomo occasionale (in caso di compenso annuo superiore a 5.000 euro) è l’impresa committente che, attraverso l’utilizzo del modello F24, deve versare l’intero ammontare del contributo previdenziale dovuto alla gestione separata, trattenendo la quota a carico del lavoratore dal suo compenso lordo. Il versamento va effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui viene erogato il compenso. I lavoratori con partita Iva provvedono essi stessi al versamento contributivo. Così come avviene per i versamenti Irpef, questi lavoratori versano il contributo alla gestione separata Inps attraverso un meccanismo che prevede un acconto del 40% del contributo dovuto sui redditi di lavoro percepiti nell’anno precedente e un saldo finale. Se al momento del saldo risultano versate a titolo di acconto somme superiori al contributo dovuto, il professionista può presentare richiesta di rimborso all’Inps, oppure dedurre la somma eccedente da eventuali importi dovuti nell’anno successivo.
NOTA BENE: L’art. 1, comma 770, della legge 296/06 (Finanziaria 2007) ha previsto che a partire dal 1° gennaio 2007 l’aliquota di computo (aliquota che serve ad accantonare i contributi utili per la liquidazione della pensione) è stabilita in misura della medesima aliquota contributiva pensionistica. La misura è stata confermata dalla legge 247/07, attuativa del Protocollo del 23 luglio 2007. Nel 2012 l’aliquota contributiva per il computo della pensione è stabilita nella stessa misura dell’aliquota contributiva di finanziamento (e quindi 27% per i soggetti senza altre coperture previdenziali e 20% per i titolari di pensione e gli iscritti ad altri fondi previdenziali).
Minimali e massimali
Il versamento previdenziale al fondo Inps gestione separata è commisurato a un massimale annuo che per il 2013 è pari a 99.034,00 euro. In questa gestione non esiste il minimale per il versamento dei contributi. Per poter accreditare tutti i dodici mesi di anno solare occorre far riferimento al minimale contributivo dei commercianti pari per il 2013 a 15.357,00 euro.
| LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013 DEL FONDO GESTIONE SEPARATA | |
| CO.CO.CO. senza altra copertura previdenziale obbligatoria | 27,72% |
| CO.CO.CO. con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 20% |
| CO.CO.CO. titolari di pensione diretta | 20% |
| CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) senza altra copertura previdenziale obbligatoria | 27,72% |
| CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolari di pensione indiretta | 20% |
| CO.CO.CO. OCCASIONALI (mini co.co.co.) titolari di pensione diretta | 20% |
| COLLABORATORI A PROGETTO senza altra copertura previdenziale obbligatoria | 27,72% |
| COLLABORATORI A PROGETTO con altra copertura previdenziale obbligatoria o titolarI di pensione indiretta | 20% |
| COLLABORATORI A PROGETTO titolarI di pensione diretta | 20% |
| PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE senza altra copertura previdenziale obbligatoria | 27,72% |
| PRESTATORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta | 20% |
| PRESTASTORI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE titolari di pensione diretta | 20% |
| ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE senza altra copertura previdenziale obbligatoria |
27,72% |
| ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta | 20% |
| ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE titolari di pensione diretta | 20% |
| PRESTATORI D'OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA senza altra copertura previdenziale obbligatoria | 27,72% |
| PRESTATORI D'OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA con altra copertura previdenziale obbligatoria titolari di pensione indiretta | 20% |
| PRESTATORI D'OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA titolari di pensione diretta | 20% |
I CONTRIBUTI VERSATI E LA PENSIONE (in fase di aggiornamento)
Il versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata Inps ha come principale finalità quella di ottenere, al raggiungimento dei requisiti di legge, un trattamento pensionistico. Non sempre però si ha la piena consapevolezza circa l’effettiva destinazione della contribuzione versata, specie in presenza di carriere lavorative non sempre stabili nel tempo e che hanno determinato percorsi contributivi frastagliati.
Pensiamo ad esempio a chi ha iniziato a lavorare con rapporti di lavoro subordinato e si è trovato, suo malgrado, a dover ripensare la propria vita lavorativa attraverso forme di lavoro come le collaborazioni, catapultato allo stesso tempo in nuovi e differenti contesti previdenziali. Nella situazione opposta invece potrebbe trovarsi chi, cominciando a lavorare con rapporti di collaborazione, successivamente passa a un rapporto di lavoro subordinato e conseguentemente a una diversa posizione assicurativa/ previdenziale. Ci sono poi quei lavoratori che per varie ragioni scelgono di instaurare rapporti di lavoro di natura parasubordinata, cristallizzando nel tempo la propria posizione previdenziale esclusivamente all’interno della gestione separata Inps.
Un principio non derogabile è che i contributi versati alla gestione separata dell’Inps non possono semplicemente essere trasferiti presso l’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti per poter ricevere da quest’ultima la pensione secondo le regole di questo fondo o viceversa.
È pertanto necessario individuare, a seconda del caso, quale possa essere il possibile utilizzo della contribuzione versata nella gestione separata Inps, avendo presente che dopo la legge 335/95 esistono tre diversi sistemi di calcolo della pensione per il lavoro dipendente:
- sistema retributivo per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato almeno 18 anni di contribuzione. In questo caso la pensione viene calcolata in considerazione della media retributiva degli ultimi anni di lavoro ed è pari all’80% della retribuzione media presa a riferimento se il lavoratore possiede 40 anni di anzianità contributiva;
- sistema misto per tutti coloro che al 31/12/95 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni (almeno un contributo settimanale). La pensione viene calcolata mediante un calcolo pro rata, cioè in parte secondo il sistema retributivo e in parte secondo il sistema contributivo, a seconda che i rispettivi periodi si collochino prima o dopo la suddetta data;
- sistema contributivo per tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31/12/95. La pensione sarà calcolata, non sulla base delle medie retributive degli ultimi anni di lavoro, bensì in considerazione dei contributi versati nell’arco di tutta la vita lavorativa.
La pensione maturata con contributi versati esclusivamente nella gestione separata Inps
Chi ha contributi versati esclusivamente nella gestione separata dell’Inps maturerà il trattamento pensionistico di vecchiaia con il sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 335/1995. In particolare dal 1° gennaio 2008 si ha diritto alla pensione di vecchiaia:
- al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
- oppure, in alternativa, aver maturato 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall’età anagrafica;
- invece con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento per i destinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del 2031.
La legge prevede che, per poter essere liquidata prima dei 65 anni, la pensione debba risultare di importo non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale.
La misura degli importi di pensione è strettamente correlata alla contribuzione versata. L’accredito dei contributi per gli iscritti alla gestione separata è commisurato al minimale contributivo dei commercianti (già richiamato in precedenza) che è molto più alto dei compensi medi percepiti da chi versa nel fondo. Questo elemento, unitamente a carriere lavorative frammentate e discontinue, determinerà in futuro, a normativa invariata, pensioni molto basse. Va inoltre ricordato che tutte le pensioni liquidate con il sistema contributivo non usufruiscono dell’integrazione al trattamento minimo Inps. Per questo il protocollo sul welfare del 23 luglio e la successiva legge di attuazione (legge 247/07) hanno cercato dei possibili correttivi per evitare, soprattutto alle giovani generazioni, pensioni insufficienti a garantire una vecchiaia dignitosa e affidando a una specifica commissione lo studio di meccanismi di solidarietà che garantiscano una pensione che sia pari ad almeno il 60 % netto dell’ultima retribuzione.
La pensione maturata con contributi da lavoro dipendente e contributi versati nella gestione separata Inps
Per chi nell’arco della propria carriera lavorativa può far valere contribuzione da lavoro dipendente e contribuzione versata nella gestione separata Inps si possono determinare diverse situazioni ai fini pensionistici.
CONTRIBUZIONE DEL LAVORO DIPENDENTE INIZIATA ENTRO IL 31/12/1995
Il lavoratore che si ritrova contributi da lavoro dipendente in data anteriore al 1° gennaio 1996 e successivamente inizia a versare contributi nella gestione separata Inps, per poter ottenere la pensione si trova ad affrontare le seguenti possibili scelte:
A) totalizzare i contributi versati nelle due gestioni al raggiungimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne, a condizione di:
- avere una contribuzione minima di tre anni in ciascun fondo;
- avere complessivamente 20 anni di contributi.
In questo caso il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo. Tuttavia, se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratori dipendenti il requisito autonomo a pensione , il calcolo avverrà con il sistema retributivo o misto in base all’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995;
B) totalizzare i contributi versati nelle due gestioni indipendentemente dall’età anagrafica, in caso di 40 anni complessivi di contribuzione. Il calcolo della pensione avverrà con il sistema contributivo. Anche in questo caso, se il lavoratore ha raggiunto nel fondo pensione lavoratori dipendenti il requisito autonomo a pensione, il calcolo avverrà con il sistema retributivo o misto in base all’anzianità contributiva posseduta al 31/12/1995;
C) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previdenziale. In questa ipotesi la gestione separata erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo il fondo pensione lavoratori dipendenti erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo o misto;
ottenere una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) nel fondo lavoratori dipendenti, ed una pensione supplementare dalla gestione separata Inps Anche in questa ipotesi il fondo gestione separata erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo; il fondo pensione lavoratori dipendenti erogherà un trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo o misto;
D) ottenere una pensione di vecchiaia chiedendo nella gestione separata Inps il computo dei contributi accreditati nel fondo pensione lavoratori dipendenti, optando per il sistema di calcolo contributivo; tale opzione può essere esercitata a condizione che il lavoratore sia in possesso di almeno quindici anni di contribuzione di cui almeno cinque accreditati dopo il 31/12/1995 e con meno di 18 anni alla stessa data.
Per rendere più comprensibile quanto detto facciamo degli esempi:
1) lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e dieci anni di contributi versati nella Gestione separata Inps. Al raggiungimento del 65° anno di età otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi A);
2) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso potrà optare per le ipotesi B) o C); nell’ipotesi C) se donna, maturerà a 60 anni il diritto alla pensione di vecchiaia, ma la pensione di vecchiaia a carico della gestione separata Inps sarà erogata a condizione che l’importo sia pari a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale. In caso di mancato rispetto di quest’ultimo requisito potrà avere diritto alla pensione supplementare;
3) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e tre anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi D);
4) lavoratore con dieci anni versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti di cui cinque prima del 31/12/1995 e cinque successivamente alla predetta data e otto anni di contributi versati nella gestione separata Inps. In questo caso il lavoratore potrà ottenere il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi E).
NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuola suscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazioni soggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadro informativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil
CONTRIBUZIONE DA LAVORO DIPENDENTE INIZIATA DOPO IL 31/12/1995
Chi ha iniziato a lavorare e quindi a versare contributi sia nel fondo lavoratori dipendenti, sia nella gestione separata Inps, in data successiva al 31/12/95, per poter ottenere la pensione di vecchiaia può cumulare tutti i contributi versati a prescindere dal loro ammontare e indipendentemente dall’aver maturato in ciascun fondo una pensione autonoma. I periodi considerati possono essere alternati fra di loro (ad esempio prima lavoro dipendente, poi parasubordinato e viceversa). In questo caso il diritto alla pensione si consegue:
A) al raggiungimento di almeno 60 anni di età per le donne e 65 anni per gli uomini avendo almeno cinque anni di contribuzione effettiva;
B) in alternativa: aver maturato 40 anni di anzianità contributiva sommando i contributi versati nelle due casse indipendentemente dall’età anagrafica;
C) con almeno 35 anni di contributi e l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità. Questa nuova modalità di pensionamento per i destinatari del sistema contributivo non potrà essere utilizzata prima del 2031.
In alternativa al cumulo possono verificarsi le seguenti situazioni:
D) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) due pensioni autonome in ciascuna gestione previdenziale. Sia la gestione separata che il fondo pensione lavoratori dipendenti erogheranno un trattamento pensionistico calcolato con il sistema contributivo;
E) ottenere al raggiungimento dell’età pensionabile (65 anni se uomo e 60 anni se donna) una pensione di vecchiaia nel fondo pensione lavoratori dipendenti e una pensione supplementare nella gestione separata. I trattamenti pensionistici saranno calcolati con il sistema di calcolo contributivo.
In tutti i casi considerati la pensione viene erogata prima dei 65 anni solo se l’importo maturato risulti non inferiore a 1,2 volte l’assegno sociale.
Per rendere più comprensibile quanto detto, facciamo degli esempi:
1) Lavoratore con dieci anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti e un anno di contributi versati nella gestione separata Inps. Al raggiungimento del 65° anno di età potrà ottenere il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi A);
2) lavoratore con tredici anni di contributi versati nel fondo lavoratori dipendenti, 27 anni di contributi versati nella gestione separata Inps. Otterrà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi B);
3) lavoratore con dodici anni di contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti e quindici anni di contributi versati nella gestione separata. Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi D);
4) lavoratore con 25 anni di contributi versati nel fondo pensione lavoratori dipendenti e due anni di contributi versati nella gestione separata. Al raggiungimento dell’età pensionabile conseguirà il diritto a pensione come descritto nell’ipotesi E).
NOTA BENE: i casi prospettati e i relativi esempi sono ipotesi di scuola suscettibili di variazioni per eventuali modifiche legislative e/o situazioni soggettive diverse da quelle prese in considerazione. Per avere un quadro informativo che rispecchi esattamente il proprio futuro pensionistico è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca Cgil
Pensione supplementare e incrementi alla pensione (supplementi)
In mancanza del requisito per il diritto alla pensione, i soggetti già titolari di altra pensione liquidata da qualsiasi fondo o cassa previdenziale, al compimento dei 60 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini, hanno diritto a una pensione supplementare nella gestione separata. A coloro che continuano ad essere iscritti al fondo Inps gestione separata anche dopo il pensionamento viene erogato un supplemento alla pensione stessa: dopo cinque anni dalla decorrenza della pensione o da un precedente supplemento oppure, per una sola volta, dopo due anni se si è superata l’età di pensionamento.
Pensione ai superstiti
I familiari di un defunto iscritto alla gestione separata Inps possono avere pensione indiretta se l’iscritto aveva almeno quindici anni di contributi in qualsiasi epoca, oppure cinque anni di contributi di cui tre nell’ultimo quinquennio. Se il defunto era già titolare di pensione, ai familiari spetta la pensione di reversibilità.
Pensione di inabilità
Per ottenere il diritto alla pensione di inabilità occorrono i seguenti requisiti:
- assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa;
- aver versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda.
Inoltre è necessaria la cessazione di ogni rapporto di lavoro; non bisogna essere iscritti ad altra lista o albo professionale; non bisogna godere di trattamenti integrativi o sostitutivi della retribuzione.
Assegno di invalidità
L’assegno di invalidità spetta alle persone le cui capacità di lavoro sono ridotte a meno di 1/3, a condizione che abbiano versato almeno cinque anni di contributi, di cui tre nei cinque anni precedenti la domanda. Si può continuare a lavorare, ma si è soggetti a una riduzione dell’assegno.
NOTA BENE: per verificare le condizioni e i requisiti di accesso alle prestazioni descritte è necessario rivolgersi alla sede più vicina del patronato Inca - Cgil
Il riscatto della laurea
Il dlgs 184/1997 ha esteso anche agli iscritti alla gestione separata Inps la possibilità di riscattare i periodi relativi al corso legale di laurea. Possono essere riscattati i periodi di corso legale purché privi di copertura contributiva. Gli anni “fuoricorso” non sono riscattabili.
Inoltre, la facoltà di riscatto può essere esercitata a condizione che:
- il diploma di livello universitario relativo al periodo oggetto del riscatto sia stato conseguito;
- aver versato almeno un contributo settimanale nella gestione separata Inps.
- diploma universitario – cosiddetta “laurea breve”
- diploma di laurea
- altri titoli equipollenti (diploma di specializzazione successivo alla laurea e dottorato di ricerca).
- In particolare la facoltà di riscatto può essere esercitata per:
Va ricordato che i periodi di frequenza ai corsi di dottorato di ricerca successivi al 1° gennaio 1999 e gli assegni concessi da alcune scuole di specializzazione sono soggetti all’obbligo contributivo presso la gestione separata Inps, pertanto non sono riscattabili.
I periodi riscattati sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione nella gestione separata oltre che per la determinazione del montante contributivo individuale su cui calcolare la misura della pensione in base al sistema contributivo.
IMPORTANTE: con la legge 247/07, dal 1° gennaio 2008 il pagamento dell’onere di riscatto può essere effettuato in 120 rate mensili senza interessi (in pratica si può pagare in dieci anni contro i precedenti cinque anni). Resta ferma la possibilità di poter pagare il riscatto in un’unica soluzione. Anche i giovani che non lavorano ma sono fiscalmente a carico di altri soggetti (ad esempio i genitori) possono pagare il contributo da riscatto del corso universitario di studi. È ammessa in ogni caso la deducibilità fiscale del contributo pagato. Infine, in deroga a quanto previsto dalla legge 335/1995, i contributi da riscatto concorrono al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione per la pensione di vecchiaia.
NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’esercizio della facoltà di riscatto e per determinare l’onere di riscatto da pagare è consigliabile rivolgersi presso una delle strutture del patronato Inca - Cgil.
Il riscatto dei periodi antecedenti l’istituzione del fondo gestione separata inps
Nella gestione separata Inps è possibile riscattare i periodi di attività antecedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo per sole cinque annualità. Tali periodi riscattabili non devono essere coperti da alcuna contribuzione, nemmeno in casse diverse. La domanda deve essere presentata, utilizzando un apposito modulo, alla sede Inps di residenza del collaboratore e può essere fatta sia dal diretto interessato, sia dai suoi superstiti. La richiesta può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere corredata da documenti, aventi data certa, che possano attestare l’esistenza del rapporto di collaborazione, la sua durata e i compensi percepiti.
Determinazione dell’onere del riscatto, modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto
L’onere del riscatto deve essere calcolato con riferimento al compenso percepito nei periodi oggetto del riscatto, rivalutato in base alle variazioni dell’indice Istat. Nel caso in cui la documentazione non attesti l’ammontare effettivo dei compensi, il calcolo verrà effettuato in relazione al reddito minimo previsto per i commercianti. Per il riscatto verrà presa in considerazione l’aliquota pensionistica della gestione separata in vigore alla data di presentazione della domanda. Gli importi dei compensi riscattabili per ciascun anno non potranno superare i massimali contributivi relativi agli anni oggetto del riscatto.
Modalità e termini per il pagamento degli oneri di riscatto
Accolta la domanda, il richiedente riceverà il bollettino di versamento dall’Inps con l’importo da versare e la causale di versamento. Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, pena la decadenza della domanda.
Fondo per gli oneri di riscatto o dei versamenti previdenziali volontari per i lavoratori precari
Presso l’Inps è stato istituito un apposito fondo per concorrere al riscatto degli oneri previdenziali dei periodi di non occupazione. Attualmente il fondo non eroga prestazioni.
IL CUMULO TRA PENSIONE (LIQUIDATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO E MISTO) E REDDITO DA COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA E A PROGETTO
Anche se ai fini fiscali il reddito da collaborazione coordinata e continuativa e da collaborazione a progetto è assimilato a quello da lavoro dipendente, per quanto riguarda la disciplina del cumulo mantiene la configurazione di reddito da lavoro autonomo. Per conoscere con esattezza quale sia la norma da applicare al caso specifico, il pensionato collaboratore deve sempre verificare la data di decorrenza e il tipo di pensione percepita in quanto, nel corso degli ultimi dieci anni, la normativa sul cumulo è stata più volte modificata e interviene in maniera diversa rispetto ai vari tipi di pensione. Di seguito riportiamo i requisiti principali per il diritto al cumulo tra reddito da collaborazione e pensione.
Quando è possibile il cumulo
È possibile cumulare per intero i redditi da collaborazione con la pensione di vecchiaia, o con qualsiasi tipo di pensione se liquidata con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Inoltre la pensione di anzianità è totalmente cumulabile sia con i redditi da lavoro dipendente che con quelli da lavoro autonomo al raggiungimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia (65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne). La Finanziaria 2003 ha stabilito che i titolari di pensioni di anzianità che, dal 1° gennaio 2003, sono in possesso alla data di decorrenza della pensione di una contribuzione pari o superiore ai 37 anni e hanno compiuto i 58 anni di età possono cumulare per intero la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Coloro che sono andati in pensione prima del 1° dicembre 2002 hanno potuto ottenere la totale cumulabilità della pensione di anzianità con i redditi da lavoro pagando uno specifico ticket d’accesso entro il 17/3/2003 o, se non in attività lavorativa al 1° dicembre 2002, entro tre mesi dall’inizio del rapporto lavorativo.
In tutti gli altri casi la pensione di anzianità non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, mentre è parzialmente cumulabile con i redditi da lavoro autonomo. In particolare, in quest’ultimo caso, la pensione di anzianità subirà una riduzione pari al:
- 30% della quota eccedente il trattamento minimo Inps;
- 30% del reddito da collaborazione.
- Tra queste due opzioni sarà applicata quella più favorevole al pensionato- collaboratore.
Le quote di pensione non cumulabili con i redditi da collaborazione sono trattenute direttamente dall’Inps in due distinti momenti.
Il pensionato - collaboratore deve presentare una doppia comunicazione del proprio reddito: nella prima va indicato il reddito che il pensionato prevede di conseguire nel corso dell’anno; nella seconda (che va presentata entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi) deve essere indicato il reddito effettivamente percepito nell’anno.
Sulla base di queste comunicazioni l’Inps determinerà la misura della trattenuta.
I titolari di pensione che omettono di presentare la comunicazione prevista, dovranno all’Inps una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nei dodici mesi a cui fa riferimento la comunicazione omessa.
ATTENZIONE: per i titolari di assegni d’invalidità valgono altre regole; i pensionati-collaboratori che vogliano conoscere nel dettaglio la loro situazione possono rivolgersi alle sedi territoriali dello Spi, di NIdiL o del Patronato Inca - Cgil (gli indirizzi sui siti: www.spi.cgil.it – www.inca.it).
LA FORMAZIONE DEI COLLABORATORI NON PENSIONATI
Il fondo gestione Inps ha destinato risorse al finanziamento di iniziative per la formazione dei collaboratori non pensionati. Entro il mese di aprile 2003, con decreto interministeriale (Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Ministero dell’economia e delle finanze), si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità di finanziamento e gestione di tali risorse. Tutto questo finora non è avvenuto e ciò ha determinato la condizione per cui, pur esistendo già disponibili le risorse, non è consentito l’esercizio del diritto alla formazione.
L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riguarda tutti i lavoratori esposti a rischio e quindi anche i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione qualora svolgano determinata attività.
I soggetti con obbligo di iscrizione all'Inail
Devono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi quelli per “prestazioni occasionali” di cui all’art. 61, dlgs 276/03) e a progetto, compresi gli amministratori di società, gli amministratori di condominio non professionali, i partecipanti a collegi e commissioni, i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione.
Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, qualora svolgano le attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail (art. 1, Tu 1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasionale di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, compresi i computer e le macchine da scrivere.
Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, per la loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore.
Il contributo assicurativo e gli adempimenti
L’onere del contributo (premio) assicurativo è (ingiustamente) ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo devono essere effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore. Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti nei limiti del minimale e massimale stabiliti e rivalutati annualmente con decreto ministeriale.
Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello dell’azienda committente, se l’attività del collaboratore è inserita in una delle posizioni assicurative già attivate, altrimenti verrà determinato in relazione all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.
Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia inferiore all’anno, il compenso dovrà essere diviso per i mesi di attività per determinare la base imponibile mensile.
In caso di pluricommittenze per periodi sovrapposti anche parzialmente, per il periodo coincidente, il contributo assicurativo verrà calcolato sulla media dei compensi.
La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate
L’obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all’Inail (Dna) è cessato dall’11 gennaio 2008. Per effetto dell’attivazione del nuovo sistema le comunicazioni devono essere effettuate al servizio per l’impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa.
Tali comunicazioni, inviate ai servizi competenti per territorio, sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di effettuare la Dna all’Inail.
Pertanto, dal 1° marzo 2008, i datori di lavoro devono, obbligatoriamente trasmettere i moduli per via telematica ai predetti servizi competenti.
I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso d’infortunio o malattia professionale, all’indennità di temporanea (60 per cento per i primi 90 giorni di inabilità e 75 per cento per i successivi). Per la liquidazione di tale prestazione dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale di legge. In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale si ha diritto a:
- con grado di inabilità dal 6 per cento al 15 per cento ad una liquidazione in capitale del danno biologico;
- con grado di inabilità dal 16 per cento al 100 per cento a una rendita mensile comprensiva di una quota di danno biologico.
I titolari di rendita o coloro che sono stati liquidati in capitale possono, se ritengono vi sia un aggravamento delle condizioni fisiche, richiedere all’Inail la revisione del danno già liquidato e ottenere così l’adeguamento del precedente indennizzo o l’aumento della rendita.
In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a informare immediatamente il committente.
In caso di infortunio non guaribile in tre giorni, il committente dovrà denunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato medico, entro due giorni da quando ne ha avuto notizia. Invece, nella malaugurata circostanza di infortunio mortale o con prognosi funesta, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento.
Se le cause della morte dell’assicurato sono attribuibili all’infortunio subìto o alla malattia professionale, i superstiti (coniuge e figli a carico), possono richiedere la liquidazione della rendita ai superstiti all’Inail.
Le registrazioni obbligatorie
Per tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione soggetti all’assicurazione antinfortunistica i committenti sono obbligati alla tenuta dei libri matricola (dati anagrafici, codice fiscale, compenso pattuito, durata del contratto, data inizio e fine dei lavori) e dei libri paga (importo lordo, trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo netto corrisposto).
NOTA BENE: con il decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, i libri paga e matricola sono stati sostituiti con il libro unico del lavoro.
ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni (nota Inail Ad/126/03).
NOTA BENE: per ricevere assistenza o maggiori informazioni rivolgiti al Patronato Inca-Cgil, gli indirizzi delle sedi le trovi sul sito www.inca.it.





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