SOMMARIO
| La tutela della maternità |
Indennità di malattia |
| L'indennità di paternità |
ASPI, mini ASPI, e lavoro parasubordinato |
| Assegno al nuclo familiare | Il contributo una tantum per i co.pro. |
LA TUTELA DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
Congedo di maternità e gravidanza a rischio
È stata estesa anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata la tutela della gravidanza a rischio (art.1, comma 791, legge 296/06). La nuova disciplina della maternità per le lavoratrici iscritte alla gestioneseparata Inps è prevista dal dm 12 luglio 2007 (entrato in vigore il 7 novembre 2007) che allarga ulteriormente l’area della tutela in caso di gravidanza.
Fra le principali novità c’è l’estensione ai committenti, per le lavoratrici a progetto e categorie assimilate (Circolare Inps n. 137/07) e agli associanti in partecipazione per le associate, del divieto di adibire le donne al lavoro per i periodi previsti dall’art. 16 del dlgs 151/2001 (testo unico in materia di sostegno e tutela della maternità e paternità), vale a dire:
- durante i due mesi precedenti la data presunta del parto;
- qualora il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’ art. 20 del dlgs 151/01;
- durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Le libere professioniste (titolari di partita Iva individuale) iscritte alla gestione separata hanno diritto all’indennità di maternità a condizione che l’astensione effettiva dall’attività nei periodi previsti dall’art. 16 sia certificata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Oltre al congedo di maternità obbligatorio, sono altresì tutelate le ipotesi di maternità a rischio così come disciplinate dall’art. 17 del dlgs 151/2001. L’estensione del citato art. 17, tuttavia, è modulata in base alla natura del rapporto di lavoro:
a) lavoratrici a progetto, categorie assimilate (co.co.co.) e associate in partecipazione – Per queste lavoratrici è prevista l’integrale applicazione dell’art. 17 del decreto 151/2001. In particolare l’art. 17, comma 1, prevede che l’obbligo di astensione dalla prestazione può essere anticipato a tree mesi dalla data presunta del parto qualora le lavoratrici siano occupate in lavori che, in relazione allo stato avanzato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’anticipazione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio. All’art. 17, comma 2, è previsto che sempre il servizio ispettivo del Ministero sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Ssn, può disporre l’interdizione dal lavoro fino ai due mesi precedenti la data presunta del parto oppure fino ai periodi di astensione previsti agli artt. 7, comma 6, e 12, comma 2, del dlgs 151/01. La disposizione di interdizione può essere fatta nei seguenti casi: 1) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza; 2) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; 3) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Nel caso 1) l’astensione è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro (in base agli esiti dell’accertamento medico) e il relativo provvedimento deve essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice. Nei casi 2) e 3) l’astensione può essere disposta anche d’ufficio.
b) libere professioniste – È applicato solo il comma 2, lettera a) dell’art. 17. Pertanto il riconoscimento dell’interdizione anticipata è limitato esclusivamente alla sola ipotesi di “gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”.
Ai fini del riconoscimento dei periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/2001, va presa a riferimento la data presunta del parto. Quindi, ricade sulle lavoratrici interessate l’onere di consegnare in busta chiusa prima dell’inizio del congedo il certificato medico attestante lo stato di gravidanza con riferimento alla data presunta del parto. La documentazione va consegnata sia al committente che alla gestione separata Inps unitamente alla domanda di maternità.
Per le lavoratrici a progetto resta valida la previsione dell’art. 66 del decreto legislativo 276/03 relativamente alla sospensione e alla proroga del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
L’INDENNITÀ DI MATERNITÀ
Il periodo indennizzabile
Il diritto all’indennità di maternità compete per i periodi di congedo previsti dagli artt. 16 e 17 del dlgs 151/01. L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata parto a tutti gli effetti. Lo stesso vale qualora il bambino nasca morto o muoia dopo un breve lasso di tempo.
I requisiti contributivi per maturare il diritto all’indennità di maternità
Hanno diritto all’indennità di maternità le lavoratrici iscritte alla gestione separata a condizione che:
- non abbiano altre forme di copertura previdenziale obbligatoria;
- non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- risultino attribuite almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile (la contribuzione deve essere comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare).
Con l’entrata in vigore del dm 12 luglio 2007, i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile vanno individuati (diversamente dalla disciplina previgente) in considerazione della data presunta del parto.
I dodici mesi in questione costituiranno il periodo di riferimento sia per l’individuazione del requisito contributivo (tre mensilità effettive di contribuzione), sia per l’individuazione del reddito sulla base del quale verrà calcolata l’indennità di maternità.
In mancanza della data presunta, i dodici mesi di riferimento saranno quelli determinati sulla base della data effettiva del parto.
Il requisito delle tre mensilità di effettiva contribuzione va invece individuato nei dodici mesi interi che precedono il diverso periodo di congedo che si determina in caso interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) e/o nel caso di esercizio della flessibilità del congedo di maternità (un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi successivi al parto). Se quando inizia il periodo indennizzabile la collaboratrice non è più iscritta alla gestione separata, ma ha maturato in precedenza almeno tre mensilità di effettiva contribuzione, ha ugualmente diritto all’indennità di maternità (a meno che non abbia diritto a una maggiore indennità derivante da attività lavorativa subordinata o autonoma).
NOTA BENE: le lavoratrici a progetto, le collaboratrici coordinate e continuative e le associate in partecipazione per avere diritto all’indennità di maternità per i periodi di congedo obbligatorio (art. 16, dlgs 151/2001) e di interdizione anticipata (art. 17, dlgs 151/2001) devono attestare l’effettiva astensione dall’attività lavorativa attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è richiesta da parte del committente/associante in partecipazione. Anche per le libere professioniste la corresponsione dell’indennità di maternità è subordinata all’effettiva astensione dall’attività lavorativa attestata mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’INDENNITÀ DI PATERNITÀ
Il padre lavoratore iscritto alla gestione separata, in possesso dei requisiti contributivi descritti, ha diritto a un’indennità, solo per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto o per il periodo residuo che sarebbe spettato alla lavoratrice madre, nel caso in cui si verifichino le seguenti circostanze: morte o grave infermità della madre; abbandono del neonato; affidamento esclusivo al padre. In particolare il requisito di tre mensilità effettive di contribuzione va rinvenuto nei dodici mesi immediatamente precedenti l’insorgenza del diritto (data di abbandono, morte ecc.). L’indennità di paternità è riconosciuta anche al padre adottivo o affidatario (vedi paragrafo “Le adozioni e l’indennità di maternità”). Dopo il dm 12 luglio 2007 anche i lavoratori padri iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto all’astensione dall’attività lavorativa per i periodi in cui beneficiano dell’indennità di paternità.
Come si calcola l’indennità
L’indennità di maternità o di paternità è calcolata per ogni giornata del periodo indennizzabile. L’indennità è pari all’80% della retribuzione media giornaliera percepita dalla collaboratrice nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo indennizzabile che, a sua volta, varia in funzione del diverso periodo di congedo richiesto dalla lavoratrice. Per le attività di collaborazione il reddito di riferimento è quello risultante dai versamenti contributivi, mentre per le attività libero-professionali il reddito di riferimento è quello risultante dalla denuncia dei redditi. Nel caso in cui si abbia un’anzianità contributiva inferiore a dodici mesi, si ha ugualmente diritto all’indennità di maternità o di paternità che, però, sarà determinata in riferimento al reddito del solo periodo compreso tra il mese di iscrizione alla gestione separata e l’inizio del periodo indennizzabile.
Facciamo un esempio: Il parto avviene il 1 marzo 2013 e la collaboratrice ha avuto un reddito complessivo di Euro 10.300 nel periodo di riferimento (in questo caso, i 12 mesi utili per determinare il reddito vanno dall’1/1/2009 al 31/12/2010).
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Anno di produzione del reddito |
2012 |
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Mesi di produzione di reddito |
12 |
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Importo reddito |
10.300 euro |
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Reddito totale: 365 = valore di 1 giornata |
28,22 euro |
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80% del valore giornaliero |
22,58 euro |
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Giornate da indennizzare * |
151 |
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Indennità spettante |
151 x 22, 58 euro = 3409,58 euro |
In seguito alla circolare Inps n. 93/2003, sono stati individuati alcuni casi particolari che richiedono diverse modalità di calcolo per l’indennità di maternità: 1. anzianità assicurativa inferiore a dodici mesi; 2. iscrizione alla gestione separata antecedente alla percezione del reddito; 3. riscossione di emolumenti arretrati, percepiti nell’anno in cui ricade in tutto o in parte il periodo di riferimento; 4. cambiamento di attività lavorativa (passaggio da attività libero-professionale ad attività di collaborazione, o viceversa); 5. anzianità assicurativa pari o superiore a dodici mesi, qualora l’iscrizione alla gestione separata avvenga nello stesso anno in cui inizia il periodo di riferimento ed è successiva al mese di gennaio. In particolari circostanze il calcolo per determinare l’indennità di maternità è molto complesso. Per avere certezza di quanto spetti è bene quindi rivolgersi alle sedi territoriali del patronato Inca-Cgil della propria città o a quelle di NIdiL (gli indirizzi sono disponibili sui siti www.inca.it e www.nidil.cgil.it/sedi).
Le adozioni e l’indennità di maternità
Il congedo di maternità con astensione dalla prestazione lavorativa e la relativa indennità possono essere richiesti anche in caso di adozione o affidamento. Il congedo e l’indennità possono essere richiesti per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino nella famiglia adottante o affidataria, se il bimbo non ha superato i sei anni di età. Per ricevere l’indennità è necessario aver versato almeno tre mensilità contributive nei dodici mesi precedenti la data di ingresso del bambino nella famiglia. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, l’indennità viene riconosciuta per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia qualsiasi sia l’età del bambino fino ai 18 anni.
Congedo di maternità e contribuzione figurativa
Una delle novità previste dal DM 12 luglio 2007 è senza dubbio il riconoscimento della contribuzione figurativa per i periodi di maternità. Infatti, l’art. 6 del citato decreto dispone che per i periodi di astensione dal lavoro per i quali viene corrisposta l’indennità di maternità sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
Le modalità e i termini per la domanda
In considerazione delle modifiche intervenute con il DM 12 luglio 2007, per poter usufruire dell’indennità di maternità la domanda deve essere presentata alla sede Inps competente prima dell’inizio del periodo di congedo di maternità. La domanda dovrà essere corredata dal certificato medico di gravidanza attestante la data presunta del parto. La domanda di congedo di maternità va presentata attraverso il nuovo modello MOD.MAT./GEST.SEP. aggiornato con le nuove disposizioni e scaricabile dal sito internet www.inps.it nella sezione modulistica. Ricordiamo che le lavoratrici parasubordinate, qualora l’indennità di maternità riconosciuta dalla gestione separata Inps risulti inferiore all’assegno di maternità a carico dello Stato, possono usufruire della relativa integrazione per la quota differenziale fra i due importi. Tale integrazione spetta, però, a condizione che le collaboratrici possano far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 18° al 9° mese antecedente il parto (art. 75, dlgs 151/01).
Trattamento per congedo parentale
La legge n. 296/06 (Finanziaria 2007) ha introdotto in favore dei lavoratori a progetto e categorie assimilate una indennità economica per congedo parentale. Il trattamento economico in questione è riconosciuto, a partire dal 1° gennaio 2007 e limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, ai lavoratori a progetto e ai collaboratori coordinati e continuativi non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria e non pensionati.
I requisiti contributivi per maturare il diritto al trattamento economico per congedo parentale
Il diritto al trattamento è riconosciuto a quei soggetti (madri/padri biologici, adottivi e affidatari) che:
- risultino in possesso di almeno 3 mensilità di contribuzione effettiva comprensiva della maggiorazione dovuta per maternità, malattia e assegno al nucleo familiare;
- abbiano un rapporto di lavoro in corso di validità nel periodo in cui si colloca il congedo;
- si astengano effettivamente dall’attività lavorativa.
La corresponsione del trattamento economico riguarda eventi di parto o ingressi in famiglia (in caso di adozioni o affidamenti) avvenuti a partire dal 1° gennaio 2007. In caso di parto plurimo il diritto al congedo è riconosciuto per ogni bambino sempre nel limite di tre mesi per ciascun figlio entro il primo anno di vita.
La misura del trattamento economico riconosciuto è pari al 30% del reddito che viene preso a riferimento per la corresponsione dell’indennità di maternità/paternità.
La domanda deve essere presentata prima dell’inizio del congedo parentale. In caso contrario il trattamento economico verrà riconosciuto soltanto per i periodi successivi alla presentazione della domanda.
Congedo parentale e contribuzione figurativa
Analogamente a quanto avviene per il congedo di maternità, anche per i periodi di astensione dall’attività lavorativa per congedo parentale sono accreditati i contributi figurativi ai fini del diritto alla pensione e della determinazione della misura stessa.
NOTA BENE: per verificare il possesso dei requisiti utili all’accesso delle prestazioni e per inoltrare le relative domande è consigliabile rivolgersi presso una delle strutture del patronato Inca Cgil
I casi in cui si ha diritto all’assegno
Gli iscritti alla gestione separata dell’Inps hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (decreto ministeriale del 4/4/2002) a condizione che i nuclei familiari siano composti da:
- entrambi i genitori, o un solo genitore, con almeno un figlio minore (con o senza inabili);
- entrambi i genitori o un solo genitore senza figli minori, con almeno un figlio maggiorenne inabile;
- entrambi i coniugi, senza figli, con la presenza di un fratello, una sorella o un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne);
- singolo richiedente (celibe/nubile, separato o divorziato, vedovo ecc.) che componga un nucleo familiare assieme ad almeno un fratello, una sorella o un nipote di minore età o inabile (anche se maggiorenne).
Quelle appena descritte sono le principali casistiche. Per avere il quadro completo degli aventi diritto è necessario rivolgersi al patronato Inca. Per verificare se spetta il diritto all’assegno si utilizzano le tabelle in vigore per i lavoratori dipendenti e si prende a riferimento il reddito del nucleo familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno.
I requisiti per ottenere l’assegno al nucleo familiare
Per il diritto all’assegno bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo della famiglia. Tale reddito è dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, escludendo i redditi prodotti dai figli maggiorenni e dal coniuge legalmente ed effettivamente separato. Inoltre non vanno considerati i redditi derivanti da: rendite Inail; pensioni di guerra; indennità di accompagnamento; trattamento di fine rapporto e relative anticipazioni; pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio. Vanno, invece, considerati: tutti i redditi assoggettabili ad Irpef al netto dei contributi previdenziali obbligatori; i redditi esenti da imposta, come ad esempio le pensioni sociali, gli assegni sociali, le pensioni civili, interessi da Bot e i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli soggetti a ritenute alla fonte superiori a 1032,92 euro, le rendite catastali di immobili (compresa la casa di abitazione). Per maturare il diritto all’assegno, almeno il 70% del reddito familiare deve derivare da attività soggette all’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Tuttavia, nei nuclei familiari in cui siano presenti più tipi di reddito, al fine del raggiungimento del suddetto requisito concorrono anche eventuali redditi da lavoro dipendente.
Le modalità e i termini per la domanda
I lavoratori parasubordinati devono presentare domanda direttamente all’Inps a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale viene richiesta la prestazione. L’erogazione avverrà con pagamento diretto. Per quanto riguarda gli assegni al nucleo familiare, poiché il decreto citato cambia i destinatari delle prestazioni, può essere presentata domanda ex novo per i periodi pregressi nei limiti della prescrizione quinquennale.
Le novità della Finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) sugli assegni al nucleo familiare
Dal 1° gennaio 2007 sono stati rideterminati sia i livelli di reddito che gli importi dell’assegno al nucleo familiare con entrambi i genitori o un solo genitore e con almeno un figlio minore per i nuclei in cui non siano presenti componenti inabili. Sempre dal 1° gennaio 2007 è stato previsto, per altre tipologie di nuclei familiari con figli, un aumento dell’importo riconosciuto pari al 15%. Inoltre per i nuclei familiari numerosi con più di tre figli o equiparati di età inferiore a 26 anni, vengono considerati ai fini della determinazione dell’assegno al pari dei figli minori anche i figlio equiparati di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
IN CASO DI DECORSO DOMICILIARE
Dal 1° gennaio 2007 i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps non pensionati e senza altre coperture previdenziali hanno diritto a un’indennità giornaliera a carico dell’Inps (art. 1, comma 788, legge 296/06).
Destinatari delle nuove disposizioni sono i titolari di rapporti di collaborazione a progetto, collaborazione coordinata e continuativa, collaborazione occasionale (mini co.co.co.) e i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata. Sono esclusi dal riconoscimento della prestazione gli associati in partecipazione. L’indennità è riconosciuta per un numero di giorni pari, al massimo, ad 1/6 della durata complessiva del rapporto. In ogni caso non può essere inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno solare. L’esclusione dall’indennizzo va limitata a malattia inferiore ai quattro giorni, mentre, se superiore a quattro giorni (o si configura come continuazione o ricaduta di una precedente malattia), anche i primi tre giorni vengono indennizzati.
L’indennità è riconosciuta a condizione che:
- Nei dodici mesi precedenti la data di inizio della malattia il lavoratore abbia almeno tre mensilità contributive accreditate.
- Nell’anno solare che precede la data di inizio della malattia il reddito del lavoratore non deve superare il 70% del massimale contributivo previsto per lo stesso anno.
La misura dell’indennizzo (pagato direttamente dall’Inps) è pari al 50% di quanto previsto a titolo di indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero e quindi le indennità riconosciute per gli eventi morbosi contratti nel 2013 saranno le seguenti:
- 10,85 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da tre a quattro mensilità contributive;
- 16,27 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da cinque a otto mensilità contributive;
- 21,70 euro se nei dodici mesi precedenti l’evento risultano accreditate da nove a dodici mensilità contributive.
L’onere di inviare la certificazione attestante la malattia sta in capo al lavoratore. Il certificato di malattia redatto dal proprio medico va presentato o spedito entro due giorni dal rilascio dello stesso. L’invio oltre il termine su indicato produce la perdita dell’intera indennità per tutte le giornate di ritardo.
Ai lavoratori interessati si applicano altresì le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia (art. 5, comma 14, DL n. 463/83 convertito dalla legge 638/83 e successive modificazioni). A tal fine i lavoratori sono tenuti ad indicare sul certificato di malattia l’esatto e completo indirizzo di reperibilità, comunicando tempestivamente all’Inps e al committente ogni eventuale variazione.
L’INDENNITÀ DI MALATTIA IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO
I requisiti per ottenere l’indennità
Per gli iscritti alla gestione separata è prevista un’indennità di malattia in caso di ricovero ospedaliero, a condizione che risultino versate almeno 3 mensilità contributive nei 12 mesi precedenti l’evento. Inoltre, il reddito individuale nell’anno precedente non deve superare il massimale contributivo (per il 2013 pari a 92.147,00 Euro) diminuito del 30%. Per aver diritto alla prestazione è necessario che gli iscritti al fondo Inps gestione separata non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità, e non siano contemporaneamente iscritti ad altri fondi di previdenza obbligatoria.
Le modalità di erogazione
L’indennità spetta per tutte le giornate di ricovero, presso strutture ospedaliere sia pubbliche che private, fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare (comprese le giornate di dimissioni dal luogo di cura e le festività). Inoltre, in caso di ricovero presso strutture ospedaliere estere, l’indennità di malattia è dovuta per ogni giornata di degenza autorizzata o riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale. In caso di day hospital, si avrà diritto alla prestazione solo se verrà riconosciuta un’effettiva incapacità lavorativa per l’intera giornata. L’indennità economica giornaliera è calcolata sul massimale della contribuzione (per il 2010 pari a 92.147,00 Euro) diviso per 365 giorni, ed è dovuta per ogni giornata di degenza ospedaliera, nella misura del:
- 8% se sono stati versati contributi fino a 4 mesi;
- 12% se sono stati versati contributi da 5 a 8 mesi;
- 16% se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.
- Quindi, per l'anno 2013 l'indennità deve essere calcolata su 271,32 Euro (cifra che si ottiene dividendo l'importo del massimale, 92.147,00 Euro, per 365), e in base alle percentuali previste (8%; 12%; 16%) corrisponderà a:
- 21,70 Euro giornalieri se sono stati versati contributi da 3 a 4 mesi;
- 32,55 Euro giornalieri se sono strati versati contributi da 5 a 8 mesi;
- 43,41 Euro giornalieri se sono stati versati contributi da 9 a 12 mesi.
L’interessato deve presentare domanda all’Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospedaliera.
La domanda deve essere accompagnata dall’autocertificazione dei redditi percepiti nell’anno precedente.
ASPI, MINI ASPI E LAVORO PARASUBORDINATO
La sola iscrizione alla gestione separata Inps non dà diritto all’indennità di disoccupazione. Si ha diritto alla stessa se il collaboratore nell’anno precedente a quello della presentazione della domanda ha effettuato almeno 78 giornate di lavoro dipendente ha diritto alla disoccupazione con i requisiti ridotti per i periodi non coincidenti con l’attività di lavoro parasubordinato (o di libero professionista non iscritto all’albo). L’iscrizione a un albo professionale fa cadere la possibilità di riconoscimento dell’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti. Ricordiamo che, accanto al requisito minimo delle 78 giornate lavorative, per godere dell’indennità a requisiti ridotti è obbligatorio l’accredito all’Inps di almeno un contributo settimanale come dipendente prima del biennio precedente la domanda.
L’indennità con requisiti ridotti dopo la legge n. 247/07 (attuativa del Protocollo 23 luglio)
Dal 1° gennaio 2008 l’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti viene riconosciuta nella misura del 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi fino a un massimo di 180 giorni. Il diritto all’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nello stesso anno e comunque per un periodo non superiore alla differenza tra 360 (meno le giornate di disoccupazione eventualmente godute) e le giornate di lavoro prestate. Il periodo di disoccupazione indennizzata è coperto da contribuzione figurativa che viene accreditata in base alla media delle retribuzioni percepite nell’anno solare in cui si colloca l’indennità della prestazione. Va ricordato che l’indennità può essere richiesta anche se nell’anno di presentazione della domanda si svolge un’attività lavorativa.
IL CONTRIBUTO UNA TANTUM PER I CO.PRO.
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