Assicurazione INAIL
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L’ASSICURAZIONE INAIL CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

L’obbligo assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali riguarda tutti i lavoratori esposti a rischio e quindi anche i lavoratori parasubordinati e gli associati in partecipazione qualora svolgano determinata attività.

I soggetti con obbligo di iscrizione all'Inail
Devono essere assicurati all’Inail i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (compresi quelli per “prestazioni occasionali” di cui all’art. 61, dlgs 276/03) e a progetto, compresi gli amministratori di società, gli amministratori di condominio non professionali, i partecipanti a collegi e commissioni, i venditori porta a porta e gli associati in partecipazione.

Insomma, tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps, qualora svolgano le attività rischiose previste dall’assicurazione obbligatoria Inail (art. 1, Tu 1124/65) comprensive anche dell’utilizzo non occasionale di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, compresi i computer e le macchine da scrivere.

Inoltre devono essere obbligatoriamente assicurati tutti coloro che, per la loro attività, conducono, non occasionalmente, veicoli a motore.

Il contributo assicurativo e gli adempimenti
L’onere del contributo (premio) assicurativo è (ingiustamente) ripartito nella misura di 2/3 a carico del committente e di 1/3 a carico del lavoratore. La denuncia assicurativa e il versamento del contributo devono essere effettuati dal committente anche per il terzo del lavoratore. Il contributo assicurativo è calcolato, in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare dei compensi effettivamente percepiti nei limiti del minimale e massimale stabiliti e rivalutati annualmente con decreto ministeriale.

Va precisato che il tasso applicabile sarà uguale a quello dell’azienda committente, se l’attività del collaboratore è inserita in una delle posizioni assicurative già attivate, altrimenti verrà determinato in relazione all’attività effettivamente svolta dall’assicurato.

Qualora la durata del rapporto di collaborazione sia inferiore all’anno, il compenso dovrà essere diviso per i mesi di attività per determinare la base imponibile mensile.

In caso di pluricommittenze per periodi sovrapposti anche parzialmente, per il periodo coincidente, il contributo assicurativo verrà calcolato sulla media dei compensi.

La denuncia assicurativa e le prestazioni erogate
L’obbligo di effettuare la denuncia nominativa degli assicurati all’Inail (Dna) è cessato dall’11 gennaio 2008. Per effetto dell’attivazione del nuovo sistema le comunicazioni devono essere effettuate al servizio per l’impiego competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede operativa.

Tali comunicazioni, inviate ai servizi competenti per territorio, sono valide ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di effettuare la Dna all’Inail.

Pertanto, dal 1° marzo 2008, i datori di lavoro devono, obbligatoriamente trasmettere i moduli per via telematica ai predetti servizi competenti.

I lavoratori parasubordinati hanno diritto, in caso d’infortunio o malattia professionale, all’indennità di temporanea (60 per cento per i primi 90 giorni di inabilità e 75 per cento per i successivi). Per la liquidazione di tale prestazione dovrà essere preso in considerazione il corrispettivo effettivo, anche se superiore al massimale di legge. In caso di postumi derivanti da infortunio o malattia professionale si ha diritto a:

  • con grado di inabilità dal 6 per cento al 15 per cento ad una liquidazione in capitale del danno biologico;
  • con grado di inabilità dal 16 per cento al 100 per cento a una rendita mensile comprensiva di una quota di danno biologico.

I titolari di rendita o coloro che sono stati liquidati in capitale possono, se ritengono vi sia un aggravamento delle condizioni fisiche, richiedere all’Inail la revisione del danno già liquidato e ottenere così l’adeguamento del precedente indennizzo o l’aumento della rendita.

In caso di infortunio, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a informare immediatamente il committente.

In caso di infortunio non guaribile in tre giorni, il committente dovrà denunciare l’evento all’Inail, allegando il certificato medico, entro due giorni da quando ne ha avuto notizia. Invece, nella malaugurata circostanza di infortunio mortale o con prognosi funesta, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’evento.

Se le cause della morte dell’assicurato sono attribuibili all’infortunio subìto o alla malattia professionale, i superstiti (coniuge e figli a carico), possono richiedere la liquidazione della rendita ai superstiti all’Inail.

Le registrazioni obbligatorie
Per tutti i collaboratori e gli associati in partecipazione soggetti all’assicurazione antinfortunistica i committenti sono obbligati alla tenuta dei libri matricola (dati anagrafici, codice fiscale, compenso pattuito, durata del contratto, data inizio e fine dei lavori) e dei libri paga (importo lordo, trattenute previdenziali e assicurative, ritenute fiscali, importo netto corrisposto).

NOTA BENE: con il decreto legge n. 112/08 convertito nella legge n. 133/08, i libri paga e matricola sono stati sostituiti con il libro unico del lavoro.

ATTENZIONE: i collaboratori coordinati e continuativi che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale con società sportive dilettantistiche non sono più coperti da assicurazione obbligatoria Inail (art. 90, comma 3, della legge 289/02). La disposizione è in vigore dal 1° gennaio 2003, data in cui sono stati chiusi tutti i rapporti assicurativi Inail che riguardano le suddette collaborazioni (nota Inail Ad/126/03).

NOTA BENE: per ricevere assistenza o maggiori informazioni rivolgiti al Patronato Inca-Cgil, gli indirizzi delle sedi le trovi sul sito www.inca.it.