Tribunale di Milano - n. 1235 del 10 aprile 2007
La sentenza riguarda la illegittimità delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro in somministrazione stipulato tra Poste Italiane S.p.a. e Adecco Italia S.p.a.
Le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all'art. 20 comma 4 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 , devono essere specificamente indicate anche nel contratto di prestazione, a pena del riconoscimento dell'esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Ultimo aggiornamento: Martedì, 29 Settembre, 2009 - 16:03





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