Lavoro in somministrazione
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La sentenza riguarda la nullità del contratto di somministrazione di manodopera, per carenze formali derivanti da insufficiente specificazione (nel contratto commerciale tra Agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice) delle causali che consentono il ricorso a tale contratto. Trova applicazione, in questo caso, l'ultimo comma dell'art. 21 d.lgs. 276/03 che prevede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa utilizzatrice.

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La sentenza riguarda la illegittimità delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro in somministrazione. In particolare la sentenza ha sancito la nullità dei contratti applicati al lavoratore e ne ha ordinato la riammissione in servizio. Il Tribunale ha anche condannato l’azienda al pagamento delle retribuzioni non corrisposte al lavoratore nel periodo a partire dalla fine del contratto di somministrazione illegittimo fino al ripristino del rapporto.

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La sentenza riguarda la illegittimità delle ragioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto di lavoro in somministrazione stipulato tra Poste Italiane S.p.a. e Adecco Italia S.p.a.
Le ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, di cui all'art. 20 comma 4 d.lg. 10 settembre 2003 n. 276 , devono essere specificamente indicate anche nel contratto di prestazione, a pena del riconoscimento dell'esistenza ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Somministrazione illecita di manodopera – Il legislatore con l’emanazione della Legge n. 30/03 e del D.Lgs. 276/03 non ha previsto una totale liceità della somministrazione di lavoro rispetto ai divieti di ogni forma di intermediazione e di interposizione posti in precedenza dalla Legge n. 1369/60. La Corte rileva che l'attività di intermediazione di manodopera ha rilevanza penale se esercitata al di fuori delle regole del D.Lgs. 276/03.

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