La sentenza riguarda la nullità del contratto di somministrazione di manodopera, per carenze formali derivanti da insufficiente specificazione (nel contratto commerciale tra Agenzia di somministrazione e impresa utilizzatrice) delle causali che consentono il ricorso a tale contratto. Trova applicazione, in questo caso, l'ultimo comma dell'art. 21 d.lgs. 276/03 che prevede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa utilizzatrice.





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