Secondo il Tribunale, il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico e pertanto inconsistente. In mancanza di uno specifico ed autonomo progetto, il contratto è da considerarsi nullo e in applicazione del comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 il rapporto si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.
Ad analoghe conclusioni il Giudice perviene anche in considerazione delle modalità con le quali si sono espletati i rapporti di lavoro, in quanto ricorrono alcuni requisiti della subordinazione individuati dalla Corte di Cassazione che consentono di distinguere il rapporto di lavoro autonomo da quello subordinato: l’osservanza di un orario predeterminato, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione.





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