Lavoro a Progetto
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In questa sentenza viene respinto l'appello della Cooperativa Isonzo contro la sentenza del Tribunale di Bergamo del 20 maggio 2010 che aveva riconosciuto la natura subordinata del rapporto intercorrente con la cooperativa di un cittadino ghanese difeso dalla CdLT di Bergamo, nonostante il suo contratto di collaborazione a progetto fosse stato certificato dall'apposita commissione istituita presso l'Università di Modena e Reggio Emilia.

In merito alla certificazione la Corte:

In questa interessante sentenza il Tribunale di Bergamo -  in un ricorso patrocinato dalla Cgil - oltre ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro a progetto di un lavoratore che distribuiva giornali e prodotti editoriali con un furgoncino della cooperativa, rileva l’erronea qualificazione del contratto (ovvero della natura autonoma del contratto) effettuata attraverso atto di certificazione presso la Commissione dell’Università di Modena e Reggio Emilia.

Secondo il Tribunale, il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico e pertanto inconsistente. In mancanza di uno specifico ed autonomo progetto, il contratto è da considerarsi nullo e in applicazione del comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 il rapporto si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto.

In questa importante sentenza la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 86, comma 1, del  D.Lgs. n. 276/03, sulla disciplina transitoria delle collaborazioni coordinate e continuative.
Una normativa che lo stesso legislatore definisce come finalizzata «ad aumentare […] i tassi di occupazione e a promuovere la qualità e la stabilità del lavoro» (art. 1, comma 1, d. lgs. n. 276 del 2003) non può ragionevolmente determinare l’effetto esattamente contrario (perdita del lavoro) a danno di soggetti che, per aver instaurato rapporti di lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore nel pieno rispetto della disciplina all’epoca vigente, si trovano penalizzati senza un motivo plausibile.
Le collaborazioni coordinate e continuative già stipulate alla data di entrata in vigore del d. lgs n. 276 del 2003 mantengono efficacia fino alla scadenza pattuita dalle parti

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Italia Lavoro S.p.a. - Mancanza di uno specifico e autonomo progetto nel contratto individuale.  Trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla sua costituzione (c.d. presunzione legale assoluta).

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Call center Fusion s.r.l.- Il giudice riconosce la natura subordinata del rapporto di lavoro di una lavoratrice che svolgeva attività di vendita di contratti telefonici. Il preteso programma o progetto così come descritto nel contratto non si è realizzato non avendo la lavoratrice svolto attività lavorativa caratterizzata da autonomia, senza vincolo di orario ed in assenza di potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.

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Italia lavoro S.p.a. – Il progetto contenuto nel contratto è del tutto generico da essere inconsistente. Il contratto è da considerarsi nullo e in applicazione del comma ! dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 il rapporto si trasforma in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fin dalla data di costituzione del rapporto (c.d. presunzione legale assoluta).

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Lavoratrici call center; Lavoro subordinato e non autonomo -  La Suprema Corte, in una causa previdenziale, afferma che correttamente il giudice di merito ha inquadrato nel lavoro subordinato, e non nel lavoro autonomo, le prestazioni svolte dai lavoratori di call center, per le caratteristiche del lavoro svolto: necessità di seguire le direttive dell'azienda in relazione ad ogni singola telefonata, orario di lavoro preciso, utilizzazione di attrezzature e materiali di proprietà della società, necessità di giustificare le assenze

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Lavoratore in officina meccanica – Illegittimità del contratto a progetto stipulato tra le parti e relativa conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In questo senso depongono sia la mancata realizzazione del progetto dedotto nel contratto sia l'impiego del lavoratore in periodo antecedente alla stipulazione del contratto stesso con mansioni identiche insieme a quelle successivamente svolte.

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Si realizza la fattispecie individuata al comma 1 dell’art. 69 del D.Lgs. n. 276/03 con la conseguenza che il rapporto tra le parti deve essere considerato un rapporto di lavoro subordinato  a tempo indeterminato (c.d. presunzione legale assoluta)

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