Corte di Cassazione – Sentenza n. 12261 del 10 giugno 2005
Poiché nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato le generali modalità dell’attività ed in particolare gli orari e le direttive possono presentare sfumature molto attenuate, ai fini della differenziazione con l’associazione in partecipazione assumono rilievo determinante i fatti che emergono come caratteristiche necessarie dell’associazione ed estranei al modulo normativo del lavoro subordinato: il diritto dell’associato al rendiconto e la sensibilità al rischio di impresa.
Ultimo aggiornamento: Martedì, 29 Settembre, 2009 - 14:52





.jpg)
.jpg)
2_0.jpg)


