Corte di Cassazione – Sentenza n. 12261 del 10 giugno 2005
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Poiché nello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato le generali modalità dell’attività ed in particolare gli orari e le direttive possono presentare sfumature molto attenuate, ai fini della differenziazione con l’associazione in partecipazione assumono rilievo determinante i fatti che emergono come caratteristiche necessarie dell’associazione ed estranei al modulo normativo del lavoro subordinato: il diritto dell’associato al rendiconto e la sensibilità al rischio di impresa.

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