GLOSSARIO
| Lavoro occasionale ed accessorio | Normativa di riferimento |
| Il Voucher |
Il lavoro occasionale ed accessorio (vouchers o buoni lavoro)
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono state introdotte con il d.lgs. 276/03 (artt. 70-74) e si distinguono sia dalle prestazioni occasionali così come definite dall’art. 61, comma 2 del citato decreto, sia dalle prestazioni di lavoro autonomo occasionale.
Sono definite prestazioni occasionali di tipo accessorio quelle attività lavorative che hanno natura occasionale e che vengono rese in determinati settori previsti dalla legge (art. 70)[1]:
a) Lavori domestici;
b) Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti anche nel caso in cui il committente sia un ente locale;;
c) Insegnamento privato supplementare;
d) Manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche nel caso di committente pubblico;
e) In qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università;
f) Attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, casalinghe e da giovani ovvero attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all’art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972;
g) Impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile;
h) Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;
h-bis) Qualsiasi settore produttivo compresi gli enti locali nel caso di pensionati;
h-ter) Attività di lavoro svolte nei maneggi e nelle scuderie
In via sperimentale per il 2009, 2010 e fino al 31 dicembra 2011[2] possono essere rese prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall’art. 19, comma 10, del decreto-legge 185/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009. L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Sempre in via sperimentale per il 2010 e fino al 31 dicembre 2011[3] è previsto che le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di lavoratori a tempo parziale, sono considerate come prestazioni di lavoro accessorio. Sono esclusi dalla possibilità di utilizzare i voucher i datori di lavoro titolari dei contratti a tempo parziale.
Le attività da svolgere negli ambiti sopra elencati possono essere effettuate nei confronti di più committenti. Tuttavia trattandosi di rapporti di natura occasionale ed accessoria non devono determinare compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno solare con il medesimo committente.
L’utilizzo del lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nei limiti della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale e se previsto, nel rispetto del patto di stabilità interno.
Cosa bisogna sapere sul lavoro accessorio
E’ anzitutto importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il TFR (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né i lavoratori vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’INAIL.
Il valore nominale del voucher è fissato e periodicamente aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro, ed è pari attualmente a 10 euro che non rappresenta il costo orario ma il costo di prestazione. Per cui formalmente con 10 euro potrebbe anche essere coperta una prestazione di un numero indefinito di ore di lavoro. A tale somma vanno detratti:
- il 13% di contribuzione previdenziale che viene accreditata alla Gestione Separata dell’INPS sulla posizione assicurativa individuale del lavoratore;
- il 7% che viene versato all’INAIL;
- il 5% che copre la gestione del servizio.
Quindi dei 10 euro riconosciuti per ogni voucher rimangono in tasca al lavoratore soltanto 7,50 euro nette.
Con la stessa logica non definita sul profilo orario, è prevista inoltre l’erogazione di voucher “multipli” del valore nominale di 50 euro che al netto delle suddette detrazioni determinano un compenso per il lavoratore pari a 37,50 euro.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.
I lavoratori che hanno reso la propria prestazione occasionale per il tramite del voucher possono riscuotere l’importo netto dello stesso presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale.
Se le prestazioni occasionali accessorie sono svolte per imprese familiari (art. 70, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 276/2003) – per cui trova applicazione la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato - il valore nominale del buono è comprensivo della contribuzione a favore del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (pari al 33%), di quella in favore dell'INAIL (4%) e di una quota al concessionario (5%) per la gestione del servizio.
Da ultimo, rispetto alle modifiche introdotte dalla legge n. 191/09 l’Inps ha emanato la circolare n. 17 del 3 febbraio 2010 nella quale si afferma:
1) il lavoro accessorio è tale in quanto riconducibile a prestazioni lavorative di natura meramente occasionale ed accessoria e non anche a fattispecie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo. E’ chiaro che questo apre gli spazi di possibili contestazioni e rivendicazioni di rapporti di lavoro subordinato ove ne sussistano i presupposti;
2) viene precisata la possibilità per i lavoratori a tempo parziale (in via sperimentale per il 2010) di utilizzo di prestazioni di lavoro occasionale accessorio in qualsiasi settore produttivo, eccetto che con il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
Le due norme appaiono in forte contrasto tra di loro e tali da aprire anche in questo caso spazi di contenzioso sia vertenziale che sindacale in presenza di casi del genere.
[1] Modificato da ultimo con la legge n. 191 del 23 dicembre 2009
[2] Come previsto dal DPCM del 25 marzo 2011. In precedenza il termine iniziale per l'utilizzo era stato prorogato sino al 31 marzo 2011 dal D.L.225 del 29 dicembre 2010.
[3] Come previsto dal DPCM del 25 marzo 2011. In precedenza il termine iniziale per l'utilizzo era stato prorogato sino al 31 marzo 2011 dal D.L.225 del 29 dicembre 2010.
Normativa
Circolari Inps
Interpelli al Ministero del Lavoro




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