Prestatori d'opera con P.IVA
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LA PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI PARTITA IVA


COS’È UNA PRESTAZIONE D’OPERA
Si può parlare di prestazioni d’opera (che comprendono anche le consulenze professionali) quando una persona, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Le prestazioni d’opera fanno riferimento agli articoli dal 2222 al 2228 del codice civile; in caso di prestazioni d’opera intellettuali, si fa riferimento anche agli articoli 2229-2238 sempre del codice civile.

Non è obbligatoria la forma scritta di tale contratto;
Pur tuttavia generalmente si procede alla compilazione di un “Ordine di lavoro o contratto di prestazione d’opera” scritto e firmato dalle parti.
È importante che tale documento ci sia, poiché è l’unico oggetto di riferimento in un eventuale contenzioso. A tal fine è bene che comprenda: la descrizione sufficientemente dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; i tempi di consegna da parte del committente dei materiali necessari allaprogettazione e/o realizzazione; i tempi di consegna del lavoratore; il prezzo pattuito; i tempi di pagamento; la data e le modalità di recesso.
In caso di tardivo o mancato pagamento è possibile per il lavoratore il ricorso alle vie legali che seguono la procedura di una normale causa civile, con quel che ne consegue in costi e tempi. Perciò è bene che l’ordine di lavoro preveda una penale per il ritardato pagamento.


LA PRESTAZIONE D’OPERA IN PARTITA IVA

La prestazione d’opera effettuata attraverso l’utilizzo di partita Iva è convenzionalmente definita “partita Iva individuale”
Specie se resa in regime di partita Iva e in condizioni di monocomittenza, la prestazione d’opera ha spesso costituito per i committenti un facile strumento di elusione delle norme di tutela del lavoro dipendente, mascherando veri e propri rapporti di lavoro subordinato, oltre che diventare sostitutiva di formule contrattuali divenute nel tempo più onerose (ad esempio le collaborazioni a progetto).

Va pertanto scoraggiato l’utilizzo improprio di questa tipologia lavorativa ricorrendo, laddove non risponda genuinamente alla propria fattispecie giuridica, anche alla tutela legale.

Gli aspetti fiscali
Dal momento in cui si apre la partita iva, per ogni prestazione effettuata si deve emettere fattura che, oltre al compenso pattuito deve contenere la rivalsa Iva (20 per cento) e la ritenuta d’acconto Irpef (20 per cento).

I redditi dei lavoratori con partita Iva sono classificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo.

Il reddito derivante dall’esercizio di lavoro autonomo è costituto dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta anche sotto forma di partecipazione agli utili e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.

Le spese sono interamente deducibili dal reddito solo se inerenti all’attività. Le spese relative all’acquisto di beni adibiti promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale sono deducibili nella misura del 50 per cento.

Il reddito imponibile è tassato in sede di dichiarazione dei redditi (obbligatoria per i titolari di partita iva anche in caso di reddito zero) secondo il principio di acconto e saldo, applicando le aliquote progressive

vigenti per scaglioni di reddito (Irpef, addizionali regionali e comunali).

Con la stessa dichiarazione dei redditi si dovrà versare l’Irap nella misura del 4,25 per cento per i redditi oltre 8.000 euro.

Il titolare di partita Iva è obbligato alla registrazione delle fatture su appositi registri (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti) alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa liquidazione annuale.

Il regime semplificato per i contribuenti minimi
La Finanziaria 2008 (legge n. 244/07, art. 1, commi da 96 a 117) ha introdotto un nuovo regime destinato ai cosiddetti contribuenti minimi esercenti attività di impresa, arte o professione.

Sono considerati contribuenti minimi le persone fisiche che esercitano attività di impresa o professionale che:

  • nell’anno precedente non hanno percepito compensi o conseguito ricavi superiori a 30.000 euro; tali ricavi andranno ragguagliati ad anno;
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
  • nel triennio precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Sono esclusi dal nuovo regime:

  • tutti coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • i non residenti;
  • chi effettua in maniera prevalente o esclusiva attività di cessioni di immobili e di mezzi di trasporto;
  • chi partecipa a società di persone, associazioni professionali o a S.r.l. che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Coloro che iniziano l’attività dovranno barrare la relativa casella al momento dell’apertura della partita Iva, mentre chi già esercita l’attività e possiede i requisiti previsti potrà passare al nuovo regime emettendo le fatture senza Iva con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge n. 244 del 24/12/2007”.

Le principali agevolazioni previste dalla nuova normativa si possono riassumere come segue:

  1. applicazione dell’imposta sostitutiva del 20 per cento sul reddito (comprensiva di Irpef, addizionali regionali e comunali); il reddito è determinato dalla differenza fra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti e quello dell’ammontare delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività;
  2. esonero degli adempimenti Iva: non si addebita l’Iva in fattura e non si detrae l’Iva dagli acquisti, conseguentemente non dovrà essere presentata la dichiarazione Iva e non dovranno essere effettuati i versamenti periodici;
  3. esenzione del versamento e della dichiarazione Irap;
  4. esonero della tenuta delle scritture contabili e delle registrazioni Iva; resta l’obbligo di numerare e conservare le fatture emesse e ricevute.
  5. esclusione dagli studi di settore.

NOTA BENE: la convenienza di aderire alla nuova disciplina va valutata caso per caso. Prima di aderire al nuovo regime, è consigliabile rivolgersi a un centro Caaf Cgil.

Gli aspetti previdenziali
Chi è in possesso di partiva Iva è obbligato ad iscriversi alla gestione separata Inps se esercita un’attività che non prevede l’iscrizione a un albo o a un ordine provvisto di cassa previdenziale specifica.

L’iscrizione è obbligatoria anche se si hanno contributi versati nel fondo dei lavoratori dipendenti: in tal caso c’è solo una riduzione dell’aliquota dovuta.

La contribuzione è a totale carico del lavoratore con partita Iva: egli ha la possibilità di addebitare nella fattura il 4 per cento del compenso lordo a titolo di rivalsa previdenziale.

Vedi anche regime previdenziale