L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
È doveroso premettere che NIdiL-Cgil, congiuntamente alla Filcams-Cgil e all’Ufficio vertenze nazionale, ritiene i contratti di associazione in partecipazione un’elusione sostanziale del contratto di lavoro subordinato. Pertanto tali contratti vanno scoraggiati e contrastati. Riteniamo però che, nell’attesa di un provvedimento legislativo che modifichi la norma del codice civile che ha permesso il proliferare di questa tipologia contrattuale, sia necessario nell’interesse dei lavoratori dare un’informazione il più possibile corretta ed esauriente.
Cos’è l’associazione in partecipazione
Il contratto di associazione in partecipazione, disciplinato dall’articolo 2549 del codice civile, stabilisce che l’associante (imprenditore) attribuisca all’associato (lavoratore) una partecipazione agli utili dell’azienda.
Gli elementi che caratterizzano tale contratto sono costituiti dall’apporto dell’associato e dalla sua partecipazione agli utili dell’impresa o di un determinato affare.
Può costituire oggetto dell’apporto dell’associato una prestazione di carattere patrimoniale oppure una prestazione d’opera.
Qualora il contratto non specifichi la quota di utili spettanti all’associato, essa deve essere calcolata in proporzione al valore dell’apporto dato dall’associato rispetto al valore dell’impresa. Il calcolo è effettuato sulla base dei criteri di valutazione del bilancio dell’impresa.
L’associante ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda e ad esercitare i controlli. L’associato ha diritto al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Nel caso di associazione in partecipazione a uno o più affari, il rendiconto si limiterà agli affari compiuti.
La cessazione del rapporto contrattuale avviene per decorrenza del termine fissato dalle parti; per inadempimento contrattuale di una delle parti (salvo risarcimento); per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa. Se prevista nel contratto, la cessazione può avvenire anche per giusta causa.
I nuovi obblighi previsti dal dlgs 276/03
Il decreto attuativo della legge 30/03 introduce per l’associazione in partecipazione un’importante novità. Infatti si chiarisce in modo esplicito che, ove manchino adeguate erogazioni a chi lavora o un’effettiva partecipazione all’impresa, il lavoratore ha diritto ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai contratti collettivi per il lavoro subordinato per figure corrispondenti nel medesimo settore d’attività.
Peccato che nel contempo la stessa legge apra una via d’uscita al datore di lavoro che, attraverso attestazioni o documentazione, può dimostrare che il lavoro che svolge l’associato in partecipazione non ha natura subordinata, ma rientra in altre tipologie di lavoro esistenti. In questo caso, dunque, l’equiparazione economica, contributiva e normativa al lavoro dipendente non esiste.
Gli aspetti previdenziali
Dal 1° gennaio 2004 gli associati in partecipazione che forniscono prestazioni lavorative, non iscritti ad albi professionali e i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo (art. 49, comma 2, lettera c, del Tuir, testo unico imposte sui redditi), hanno l’obbligo di iscriversi all’Inps presso la gestione separata e versare i contributi previdenziali. L’iscrizione va effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa su apposito modulo predisposto dall’Inps e sul quale vanno indicati i dati anagrafici, compreso il codice fiscale, il domicilio e l’attività svolta. Alla domanda di iscrizione va allegata la fotocopia del contratto È previsto anche per gli associati in partecipazione senza altre coperture previdenziali obbligatorie il contributo aggiuntivo per l’erogazione dell’indennità di maternità, dell’assegno al nucleo familiare e dell’indennità di malattia.
Il contributo è ripartito in misura del 55% a carico dell’associante e del 45% a carico dell’associato.
Le modalità e i termini per il versamento dei contributi in questione sono gli stessi di quelli previsti per i collaboratori iscritti alla gestione separata.
La campagna “Dissòciati!”
A partire dal novembre 2011, NIdiL CGIL e Filcams CGIL hanno dato vita alla campagna “Dissòciati!”, volta a contrastare l’abuso del contratto di associazione in partecipazione nel commercio e nei servizi. La campagna ha visto la presenza del sindacato nei grandi centri commerciali e nelle strade dello shopping cittadino, con punti informativi mirati a raggiungere direttamente i lavoratori.
Agli stessi lavoratori è stata data la possibilità di segnalare in forma anonima le aziende che applicano il contratto di associazione in partecipazione in sostituzione di lavoro dipendente grazie al sito web della campagna, www.dissociati.it. Sono state oltre un centinaio le segnalazioni giunte al sito che hanno riguardato diverse aziende, fra cui grandi gruppi nazionali dell’abbigliamento e dell’arredamento. Conclusa la fase di raccolta delle segnalazioni, NIdiL e Filcams si attiveranno ora con richieste di incontro alle aziende segnalate per verificare l’effettiva esistenza degli abusi contrattuali e pretendere di conseguenza il rispetto delle norme e l’applicazione dei contratti collettivi nazionali.
Contemporaneamente, il sindacato si adopererà anche presso il governo affinché si metta fine una volta per tutte all’utilizzo dell’associazione in partecipazione come forma di dumping lavorativo.
Vedi anche il regime previdenziale




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