Il lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento nel 2003 sulla base dell’esperienza di alcuni paesi europei (in particolare il Belgio)..
La finalità iniziale era quella di regolamentare rapporti di lavoro occasionali a carattere saltuario e di breve durata svolti soprattutto da soggetti a rischio di esclusione sociale.
Nel corso degli anni però il lavoro accessorio, attraverso numerosi interventi legislativi che ne hanno ampliato a dismisura le possibilità di utilizzo, è stato trasformato in un’ulteriore tipologia contrattuale precaria utilizzata molto spesso in sostituzione di contratti di lavoro subordinato.
Le prestazioni occasionali di tipo accessorio dopo la legge n. 92/2012
La legge di riforma del mercato del lavoro ha cercato di restringere il campo di utilizzo del lavoro accessorio.
Secondo la nuova formulazione legislativa, per prestazioni di lavoro accessorio si intendono le attività di natura lavorative di natura meramente occasionale che non generano redditi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti.
Se svolte nei confronti di imprese commerciali (qualsiasi soggetto che opera su un determinato mercato, come specificato nelle circolari del Ministero del Lavoro n. 4/2013 e n. 18/2012) o di studi professionali le prestazioni non potranno eccedere il limite di 2.000 euro per ciascun committente (fatto salvo il limite complessivo di 5.000 euro).
La legge, inoltre, ammette un utilizzo dei buoni in agricoltura, per le attività agricole stagionali se svolte da giovani sotto i 25 anni (se inseriti in un percorso di istruzione) o da pensionati, oppure nel caso di attività svolte per i piccoli produttori agricoli (fatturato non superiore a 7.000 euro) con esclusione di impiego degli iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Il ricorso al lavoro accessorio è consentito anche da parte di un committente pubblico, nel rispetto dei vincoli previsti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Inoltre, per l’anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio potranno essere rese in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, da soggetti beneficiari di prestazioni di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare.
Il sistema dei buoni lavoro
La caratteristica principale del lavoro accessorio è costituita dal sistema dei buoni (cosiddetti “voucher”) con i quali i committenti corrispondono ai lavoratori il compenso per la prestazione di lavoro. I committenti/datori di lavoro acquistano i buoni presso le sedi Inps, presso le banche e persino presso le tabaccherie. È possibile acquistare i buoni anche per via telematica. I buoni devono essere numerati progressivamente e datati.
I lavoratori possono riscuotere l’importo netto dello stesso presso gli uffici postali.
I compensi per questo tipo di lavoro non possono superare i 5.000 euro netti nell’anno solare (3.000 euro per chi percepisce ammortizzatori sociali). Il pagamento viene effettuato tramite l’erogazione dei buoni che hanno un valore nominale di 10 euro per ogni ora di lavoro. Il buono è comprensivo dei contributi per la gestione separata Inps (13%), della copertura assicurativa Inail (7%) e di una quota di spese del servizio (5%). Il valore netto del buono è quindi di euro 7,50.
Cosa è importante sapere sul lavoro accessorio
È importante sapere che chi lavora con questa tipologia lavorativa non sottoscrive un classico contratto di lavoro. Non è previsto alcun riferimento alla contrattazione collettiva, non si matura il Tfr (trattamento di fine rapporto), non si maturano ferie, straordinari ecc.. Inoltre il committente non ha l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva ai Servizi per l’Impiego, né consegnare la busta paga al lavoratore; inoltre, i lavoratori non vengono registrati dal committente sul Libro Unico del Lavoro. L’unico obbligo del committente è quello di effettuare la comunicazione preventiva all’Inail.
Gli importi riconosciuti tramite voucher sono esenti da imposizione fiscale ed inoltre la percezione degli stessi non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. La contribuzione previdenziale versata all’Inps, è utile soltanto ai fini pensionistici e non dà diritto alle prestazioni di malattia, maternità ed assegno al nucleo familiare.
Il reddito percepito tramite voucher può essere computato ai fini del rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
La circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro
Con la circolare n. 4 del 2013 il Ministero del Lavoro ha stabilito quali sono le sanzioni per i datori di lavoro che eccedono nell’utilizzo dei buoni voucher nei confronti del singolo lavoratore. Il Ministero ha precisato che se il datore di lavoro impiega e retribuisce attraverso il lavoro accessorio un lavoratore per una cifra superiore a 5.000 euro (o a 2.000 euro nel caso di imprenditori commerciali e professionisti), scatta la trasformazione del rapporto tra le parti in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Inoltre, il Ministero chiarisce che siccome i buoni devono essere numerati progressivamente e datati, “il riferimento alla “data” non può che non implicare che la stessa vada intesa come un arco temporale di utilizzo non superiore ai 30 giorni decorrenti dal suo acquisto”. In caso di un utilizzo del voucher oltre 30 giorni dal suo acquisto, la prestazione occasionale deve ritenersi una “prestazione di fatto”, non censita preventivamente e pertanto da considerarsi “in nero” e sanzionabile con tutte sanzioni previste dalla legge.
Ai lavoratori cui viene proposto di lavorare con i voucher consigliamo di recarsi presso una struttura di NIdiL e della CGIL per valutare le concrete modalità di svolgimento della prestazione occasionale.
Normativa di riferimento:
D. Lgs. n. 276/03 (art. 70- 73)
Circolare n. 4/2013 del Ministero del Lavoro





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